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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36754/2024 del 02/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 27/11/2023 che aveva dichiarato il non doversi procedere per il reato di truffa per intervenuta prescrizione e aveva confermato le statuizioni civili. La difesa deduce cinque motivi di cassazione: omissione della revoca delle statuizioni civili nonostante la prescrizione intervenuta in primo grado; errato computo del periodo di sospensione della prescrizione (in particolare l'intervallo tra udienze del 8/02/2021 e 14/06/2021); nullità della sentenza per difetto di correlazione tra capo d'imputazione (limitato al 8/03/2013) e la fattispecie ritenuta giudizialmente (atti successivi al 8/03/2013); vicenda contrattuale con condizione sospensiva legata al certificato di agibilità entro 60 giorni dalla stipula; e doglianza circa la condanna alla restituzione dei canoni percepiti da Grifauto Srl, indicata come responsabile civile mai chiamata in causa. La parte civile, con memoria, eccepisce l'inammissibilità del ricorso per deposito presso la cancelleria del Tribunale - Sezione distaccata di Ischia (modalità non più consentita dopo la riforma "Cartabia") e contesta alcuni profili di calcolo della prescrizione.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili per vizio di forma: il ricorso per cassazione era stato depositato, il 5/03/2024, presso la cancelleria del Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di Ischia e poi trasmesso alla Cancelleria della Corte d'appello, modalità resa non più valida dall'abrogazione del comma 2 dell'art. 582 c.p.p. ad opera della riforma (d.lgs. n.150/2022 e successive modifiche). Perciò è stata pronunciata l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di assistenza e difesa della parte civile (liquidate in complessivi euro 3.000,00). La Corte non si è pronunciata sul merito delle censure relative alla prescrizione o agli aspetti sostanziali/ civili.

Norme richiamate

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla revoca delle statuizioni civili in caso di estinzione del reato; la Corte di legittimità però non ha deciso sul merito perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per vizi di deposito.

  • art. 531 cod. proc. pen.

    Invocato dalla difesa rispetto alla revoca delle statuizioni civili; non esaminato nel merito a causa dell'inammissibilità procedurale.

  • art. 500 cod. proc. pen.

    Riferito dalla difesa nell'ambito della dedotta nullità della sentenza per mancata correlazione tra capo di imputazione e motivazione; la Corte non si è pronunciata sul punto per motivi procedurali.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Citate dai ricorrenti relative alla nullità della sentenza di merito per difetto di correlazione accusatoria; non valutate nel merito.

  • art. 582 cod. proc. pen.

    Fondamentale per la decisione: la Corte ha interpretato che, dopo l'abrogazione del comma 2 operata dalla riforma "Cartabia", non è più consentito il deposito del ricorso per cassazione presso la cancelleria del tribunale o sezione distaccata diversa dal luogo in cui fu emesso il provvedimento; va rispettata la disciplina attuale (comma 1 e 1-bis).

  • art. 98 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia)

    Norma che ha abrogato il comma 2 dell'art. 582 c.p.p.; la Corte ne ha tratto la conseguenza di inammissibilità per deposito nel luogo diverso dall'ufficio giudiziario competente.

  • art. 99-bis d.lgs. n.150/2022 e art. 6 d.l. 31/10/2022, n.162 conv. L. 30/12/2022, n.199

    Richiamati nella ricostruzione degli effetti temporali e delle modifiche normative che hanno eliminato la facoltà di deposito in cancellerie diverse; la Corte li usa per motivare l'obbligo di deposito diretto alla cancelleria della Corte competente.

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Base normativa per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento di cassazione.

  • D.L. 29 settembre 2023, n.132 conv. L. 27 novembre 2023, n.170

    Richiamato sul tema della proroga della Sezione distaccata di Ischia; la Corte osserva che la proroga non può ripristinare la facoltà di deposito abrogata dalla riforma Cartabia.

Massime di principio

  • Dopo la riforma "Cartabia" (d.lgs. n.150/2022 e successive modifiche) il deposito del ricorso per cassazione presso la cancelleria di un Tribunale o di una sezione distaccata diversa da quella che ha emesso il provvedimento non è più consentito; il mancato rispetto del luogo di deposito è causa di inammissibilità.
  • I vizi di forma/procedurali (es. luogo di deposito errato) possono comportare l'inammissibilità dell'impugnazione indipendentemente dalla fondatezza delle questioni di merito; pertanto è essenziale verificare le regole di deposito vigenti al momento del deposito.
  • Prima di esercitare il rimedio in Cassazione occorre accertare la normativa transitoria e le date di efficacia delle modifiche legislative (ad es. abrogazioni o nuove previsioni) per evitare di avvalersi di modalità non più consentite.
  • Se l'impugnazione è dichiarata inammissibile per motivi formali, il giudice di legittimità non entrerà nel merito delle censure sostanziali (es. calcolo della prescrizione, correlazione fra capo di imputazione e motivazione, responsabilità civile).
  • Per questioni di computo dei termini (prescrizione, sospensioni per rinvii o impedimenti del difensore) è cruciale documentare e dedurre tempestivamente in grado di appello e, se del caso, predisporre memorie processuali che evidenzino tutte le cause di sospensione rilevabili.
  • Nel contestare o difendere statuizioni civili conseguenti a sentenze penali, bisogna valutare la correttezza della chiamata in causa del responsabile civile e l'eventuale necessità di impugnare le statuizioni civili quando la responsabilità penale venga meno per estinzione del reato.

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