Cassazione Civile, Ordinanza n. 13331/2026 del 08/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da una pretesa di riscossione esattoriale relativa a numerose cartelle emesse tra il 1991 e il 1994. Il contribuente originario aveva contestato l’esistenza e l’efficacia di cartelle rimaste iscritte a ruolo nonostante la disciplina che prevedeva l’annullamento automatico dei ruoli resi esecutivi prima del 31.12.1994 e non riscossi entro il 31.12.2002. In parallelo, era stata dedotta anche la mancata integrale imputazione delle somme pignorate e versate da terzi alle cartelle effettivamente oggetto della procedura esecutiva, con richiesta di restituzione delle somme indebitamente imputate ad altre cartelle, ritenute ormai estinte o comunque estranee alla procedura. In appello gli eredi hanno censurato, da un lato, la decisione di merito che aveva negato la restituzione per asserita mancanza di prova dei pagamenti e della loro imputazione e, dall’altro, la statuizione sulle spese, sostenendo che non vi fosse soccombenza nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, poiché la domanda avrebbe trovato accoglimento sostanziale in ragione dell’annullamento delle cartelle avvenuto in sede tributaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non autosufficiente: il richiamo alle quietanze e ai pagamenti non consentiva di identificare con precisione i documenti rilevanti, e il ricorso conteneva anche indicazioni tra loro incongruenti sugli importi, impedendo di verificare la prova dei versamenti e della loro imputazione. Ha respinto il secondo motivo osservando che la doglianza sulle spese non considerava che la domanda restitutoria era correttamente riferibile all’ente impositore, quale effettivo accipiens dell’indebito, e non al solo concessionario della riscossione; inoltre la corte territoriale aveva legittimamente valutato in modo unitario le posizioni dell’Agenzia delle Entrate e dell’agente della riscossione. È stata quindi confermata la condanna alle spese del giudizio di legittimità e disposto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Non può fondare la cassazione una censura che, sotto il profilo dell’omesso esame delle prove o della mancata contestazione, non sia sorretta da una puntuale e autosufficiente individuazione dei documenti e dei fatti decisivi dedotti.
Il ricorso deve indicare in modo specifico e completo i documenti posti a fondamento del motivo; il mero richiamo generico alle quietanze o agli atti di causa non basta.
Le spese seguono la soccombenza; la censura è infondata quando la parte ricorrente risulti effettivamente soccombente rispetto al soggetto legittimato passivo della pretesa restitutoria.
L’azione di ripetizione di indebito ha natura restitutoria e il legittimato passivo è l’effettivo accipiens, cioè il soggetto che ha ricevuto il pagamento senza causa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro per determinare l’importo aggiuntivo del contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell’impugnazione.
art. 36, comma 10-bis, d.lgs. n. 46 del 1999
La disciplina richiamata era invocata dai ricorrenti come fonte dell’annullamento automatico dei ruoli resi esecutivi prima del 31.12.1994 e non riscossi entro il termine previsto.
art. 4, comma 2-undecies, d.l. n. 209 del 2002
Norma di modifica della disciplina sull’annullamento automatico dei ruoli non riscossi, richiamata come base della pretesa estinzione delle cartelle.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di omesso esame di prove documentali richiede una puntuale specificazione dei documenti rilevanti e della loro collocazione processuale; il richiamo generico a fascicoli o quietanze non soddisfa il requisito di autosufficienza.
- La censura sulla ripartizione delle spese non può limitarsi a negare la soccombenza in astratto, ma deve confrontarsi con il reale soggetto passivamente legittimato rispetto alla domanda proposta e con l’effettivo esito sostanziale della lite.
- Nelle azioni di ripetizione di indebito derivanti dal pagamento di somme pretese mediante cartelle esattoriali, il legittimato passivo è in linea di principio l’ente impositore quale effettivo destinatario del pagamento senza causa, non il mero concessionario della riscossione.
- Ai fini della condanna alle spese, il giudice può valutare unitariamente le posizioni dell’ente impositore e dell’agente della riscossione quando la controversia riguarda la pretesa fiscale e la sua riscossione, purché ciò sia coerente con la struttura sostanziale del rapporto dedotto in giudizio.
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