Cassazione Penale, Ordinanza n. 20572/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La motivazione valorizza la completezza e logicità della sentenza impugnata in punto di responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale e sottolinea l'inidoneità di censure solo generiche sul vizio di motivazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Dal testo emerge che i motivi di ricorso investivano il vizio di motivazione, ma erano formulati in modo generico e assertivo. La difesa contestava in sostanza l'affermazione di responsabilità, senza però confrontarsi efficacemente con la ricostruzione operata nei gradi di merito. La Corte di cassazione rileva che la condotta non si era limitata a una mera fuga, bensì era consistita in manovre finalizzate a impedire l'inseguimento, con pericolo per l'incolumità degli altri utenti della strada, compresi pedoni, e con concreto ostacolo all'esercizio della funzione pubblica, tale da indurre negli inseguitori la percezione di un pericolo per la propria incolumità.
Norme richiamate
Integra il reato la condotta che non si esaurisca nella mera fuga, ma si traduca in manovre dirette a impedire l'inseguimento e a ostacolare concretamente l'esercizio della funzione pubblica, con percezione di pericolo per l'incolumità degli operanti e degli altri utenti della strada.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, i motivi di ricorso che si limitino ad affermazioni generiche del vizio di motivazione, senza confrontarsi in modo specifico con la sentenza impugnata, sono inammissibili.
- Ai fini del reato di resistenza a pubblico ufficiale, non è necessario un'aggressione fisica: è sufficiente una condotta attiva che, mediante manovre o accorgimenti, impedisca o ostacoli concretamente l'inseguimento o l'esercizio della funzione pubblica.
- La mera fuga, di per sé, non esaurisce automaticamente la fattispecie; assume rilievo penalmente rilevante la fuga accompagnata da comportamenti ulteriori idonei a creare un pericolo concreto per l'incolumità di terzi o degli operanti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20367/2025 del 03/06/2025
- ordinanza_penale · 3 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20390/2025 del 03/06/2025
- ordinanza_penale · 3 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20402/2025 del 03/06/2025
- ordinanza_penale · 3 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20403/2025 del 03/06/2025
- ordinanza_penale · 3 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20404/2025 del 03/06/2025
- ordinanza_penale · 3 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20405/2025 del 03/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →