Cassazione Penale, Ordinanza n. 09374/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli del 23 maggio 2024, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. nell'ambito di un concordato in appello, relativo a un reato in materia di stupefacenti. Nel ricorso ha dedotto l'omessa motivazione in ordine all'esistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., prospettando così un vizio che il giudice di legittimità ha qualificato come motivo non consentito nel perimetro del concordato in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che nel giudizio definito con concordato in appello siano proponibili solo censure inerenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo, mentre non sono deducibili doglianze su motivi rinunciati, sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e su vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina il concordato in appello; nel caso di sentenza emessa ex art. 599-bis, il ricorso per cassazione è limitato a specifici vizi inerenti alla formazione dell'accordo, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della pronuncia rispetto al concordato.
La mancata valutazione delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. è stata ritenuta doglianza non consentita quando si impugna una sentenza resa a seguito di concordato in appello.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso 'senza formalità' nei casi previsti; è stata la base della declaratoria di inammissibilità e della condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Nel giudizio definito con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure che incidano sulla validità dell'adesione al concordato, sul consenso del pubblico ministero o sulla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
- Sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati con l'accordo, alla mancata verifica delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e ai vizi della pena che non determinino illegalità della sanzione.
- Quando il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., la Corte può dichiararlo senza formalità e condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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