Sentenza n. 4401/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento - dell'avviso pubblicato in data 15 maggio 2025, recante l'Esito della prova scritta e la relativa consultazione della prova del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, a mille sessantanove posti di professionista medico di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell'INPS”, nella parte in cui l'odierna ricorrente è risultata non idonea alla prova scritta; -del calendario della prova orale del concorso, nella parte in cui non include il nominativo dell'odierna ricorrente; - del punteggio riportato da parte ricorrente all'esito della prova scritta pari a 20 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti all'interno del proprio questionario; -del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento ai quesiti nn. 3, 25 e 53; -dei verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 3, 25 e 53, del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti; -del bando di concorso de quo, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente; -di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nella parte in cui siano potenzialmente lesivi degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova scritta e mancata ammissione alla prova orale del concorso pubblico per professionisti medici dell'INPS, nonché questionario e quesiti contestati
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato gli atti della procedura concorsuale deducendo l'illegittimità della valutazione di non idoneità alla prova scritta, alla quale aveva conseguito 20 punti, assumendo che il punteggio fosse inferiore a quello spettante per la presenza, nel questionario, dei quesiti nn. 3, 25 e 53, ritenuti errati e/o fuorvianti. Il TAR aveva accolto la domanda cautelare, ammettendola con riserva alla prova orale. L'INPS aveva quindi convocato la candidata per il 20 ottobre 2025, ma questa non si era presentata, chiedendo invece lo spostamento della prova perché il 27 ottobre 2025 avrebbe dovuto sostenere l'esame per il conseguimento del titolo di medico specialista. L'amministrazione aveva respinto la richiesta, comunicando che non erano previste sessioni di recupero oltre il termine ultimo del 27 ottobre 2025 e che, secondo il bando, l'omessa comparizione alla prova orale comportava l'automatica esclusione. La ricorrente non aveva impugnato tale PEC, che costituiva, secondo il TAR, l'atto lesivo concretamente derivante dal mancato differimento della prova e dalla conseguente esclusione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Dopo l'ammissione cautelare con riserva alla prova orale, la ricorrente non si era presentata alla data fissata e non aveva impugnato la PEC con cui l'amministrazione aveva respinto la richiesta di differimento, rendendo operativa l'esclusione prevista dal bando. Il Collegio ha ritenuto che la PEC dovesse essere impugnata sia qualora fosse qualificata come diniego dello spostamento della prova, sia qualora fosse qualificata come atto di esclusione. In assenza di tale impugnazione, la ricorrente non conservava un interesse attuale alla decisione sugli originari atti relativi alla prova scritta. Il difetto sopravvenuto di interesse è stato rilevato d'ufficio, previa comunicazione ex art. 73 c.p.a.; le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 8, comma 4, del bando di concorso
l'omessa comparizione alla data stabilita per la prova orale suppletiva costituiva automatica esclusione dalla procedura concorsuale
La mancata presentazione alla prova orale fissata dall'amministrazione determina l'esclusione automatica dalla procedura, secondo la lex specialis.
Dato avviso ex art. 73 c.p.a.
Il giudice deve previamente segnalare alle parti la questione rilevata d'ufficio, nella specie la sopravvenuta improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, sopravviene un atto amministrativo che determina concretamente la lesione della posizione del ricorrente o consolida l'esclusione dalla procedura, tale atto deve essere tempestivamente impugnato; in mancanza, viene meno l'interesse attuale alla decisione sugli atti originariamente impugnati.
- L'omessa impugnazione dell'atto con cui l'amministrazione respinge la richiesta di differimento di una prova concorsuale e comunica l'effetto espulsivo della mancata comparizione rende improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso contro la precedente non ammissione alla prova orale, quando l'esclusione successiva non sia stata contestata.
- L'ammissione cautelare con riserva a una fase successiva della procedura concorsuale non elimina l'onere della parte di partecipare alla prova fissata né quello di impugnare l'eventuale diniego di differimento e la conseguente esclusione.
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