Cassazione Penale, Ordinanza n. 18234/2025 del 14/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore dell'imputato ha denunciato la violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p., sostenendo che la corte di appello di Firenze, giudice del rinvio, avrebbe dovuto rideterminare il trattamento sanzionatorio con riferimento a entrambi i delitti satellite oggetto di precedente accertamento e non soltanto con riferimento al delitto di lesioni personali. La doglianza mirava quindi a censurare l'estensione del potere del giudice del rinvio nella fase di rideterminazione della pena dopo l'annullamento parziale disposto in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: l'annullamento con rinvio disposto con la sentenza n. 29557 del 20 luglio 2020 riguardava esclusivamente la determinazione della pena per il delitto di lesioni personali, mentre per la pena relativa agli altri reati satellite si era formato il giudicato. Per questo il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il giudice del rinvio è vincolato al perimetro tracciato dall'annullamento disposto dalla cassazione e non può rideterminare profili ormai coperti da giudicato, se l'annullamento ha riguardato solo una parte specifica del trattamento sanzionatorio.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Quando la sentenza di annullamento con rinvio delimita espressamente l'oggetto del rinvio a un solo segmento della pena, il giudice del rinvio non può estendere la rideterminazione ad altri capi o profili sanzionatori non investiti dall'annullamento.
- Sulle statuizioni non travolte dall'annullamento si forma il giudicato interno, con conseguente preclusione a ogni nuova valutazione nel giudizio di rinvio.
- La violazione dei limiti oggettivi del rinvio va apprezzata alla luce del dispositivo e della portata effettiva della precedente pronuncia di cassazione, non di una lettura ampliativa proposta dalla parte ricorrente.
- Il ricorso manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile, con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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