Cassazione Civile, Ordinanza n. 18945/2023 del 04/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato a una lavoratrice da una società appaltatrice del servizio. La lavoratrice ha agito per ottenere, previa declaratoria di interposizione illecita di manodopera e di appalto illecito, l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente con le società utilizzatrici/committenti, sostenendo che il recesso dell'appaltatrice fosse inefficace o nullo e chiedendo la reintegra e le retribuzioni maturate. In subordine, ha domandato la declaratoria di illegittimità del licenziamento nei confronti della sola società formale datrice di lavoro. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda principale e la Corte d'appello, invece, aveva ritenuto tardiva l'impugnazione del licenziamento nei confronti delle società diverse dall'appaltatrice, applicando la decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. d), L. n. 183/2010. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha denunciato: violazione dell'art. 112 c.p.c. per difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; nullità della sentenza per totale omissione di motivazione; omesso esame di un fatto decisivo. In sostanza ha censurato l'erronea applicazione della decadenza, sostenendo che la domanda non era una semplice impugnazione del licenziamento, ma una domanda di accertamento della sussistenza del rapporto con soggetti diversi dal formale datore, fattispecie alla quale non si applica la decadenza prevista per l'impugnazione del recesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che la decadenza prevista dall'art. 32, comma 4, lett. d), L. n. 183/2010 non si applica alle ipotesi in cui sia richiesta la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro, ormai risolto, nei confronti di un soggetto diverso dal titolare formale del contratto, quando manchi un provvedimento scritto o equipollente che neghi la titolarità del rapporto. Poiché la Corte d'appello aveva invece dichiarato inammissibili le domande per tardività dell'impugnazione del licenziamento verso le società convenute, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, che dovrà riesaminare la vicenda applicando il principio richiamato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
invocato come parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura era diretta contro la qualificazione della domanda operata dal giudice di merito.
art. 32, comma 4, lett. d), L. n. 183/2010
la decadenza dall'impugnazione del licenziamento non si applica quando si chiede l'accertamento o la costituzione di un rapporto di lavoro in capo a soggetto diverso dal titolare formale del contratto, in assenza di un atto scritto o equipollente che neghi la titolarità del rapporto.
richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio e il deposito delle memorie.
Massime di principio
- La decadenza per l'impugnazione del licenziamento prevista dall'art. 32, comma 4, lett. d), L. n. 183/2010 opera quando l'azione ha ad oggetto il recesso in quanto tale; non si estende automaticamente alle domande di accertamento della titolarità del rapporto di lavoro nei confronti di un soggetto diverso dal formale datore di lavoro.
- Quando la controversia riguarda la pretesa di accertare un rapporto di lavoro subordinato con un diverso soggetto, in assenza di un provvedimento scritto o di un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto, non può dichiararsi la decadenza sulla base della sola tardiva impugnazione stragiudiziale del licenziamento.
- Il giudice di merito deve qualificare la domanda in base al suo effettivo contenuto sostanziale: se la domanda è diretta all'accertamento del rapporto e non alla mera contestazione del licenziamento, l'applicazione delle decadenze proprie dell'impugnazione del recesso può risultare indebita.
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