Cassazione Penale, Ordinanza n. 29823/2025 del 27/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la sentenza impugnata di condanna per il reato di evasione. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza di condanna della Corte di appello. Dal testo emerge che il ricorso concerne un solo motivo: la dedotta mancata esclusione della recidiva. La censura è stata ritenuta inammissibile perché formulata in modo generico, senza l'indicazione di alcun elemento specifico idoneo a sostenere la richiesta di esclusione della recidiva.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del reato per cui è intervenuta la condanna confermata in appello.
recidiva
La richiesta di esclusione della recidiva deve essere sorretta da specifiche deduzioni; una doglianza generica è inammissibile.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura sulla recidiva deve essere specifica e puntualmente argomentata; la mera contestazione generica è inammissibile.
- Quando il motivo di ricorso è formulato in modo del tutto generico e privo di indicazioni concrete, la Corte può dichiararlo inammissibile senza entrare nel merito della questione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
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