Cassazione Penale, Ordinanza n. 21114/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.686,00 oltre accessori di legge.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per truffa e aveva mantenuto il trattamento sanzionatorio. Con il primo motivo ha dedotto vizio motivazionale e violazione di legge con riferimento agli artt. 192 c.p.p. e 640 c.p., sostenendo in sostanza che la motivazione sulla responsabilità fosse carente o erronea. La Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché meramente ripropositiva di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, e perché tendeva a ottenere una rivalutazione delle prove, estranea al sindacato di legittimità, senza indicare specifici travisamenti delle emergenze processuali. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 133 c.p., contestando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena; anche tale censura è stata ritenuta inammissibile perché riferita al trattamento sanzionatorio e comunque sorretta da motivazione ritenuta sufficiente, non illogica e adeguata al vaglio delle deduzioni difensive.
Norme richiamate
La censura ex art. 192 c.p.p. è stata reputata non specificamente argomentata in cassazione perché sostanzialmente riproduttiva di doglianze già valutate dai giudici di merito e diretta a sollecitare una nuova lettura del materiale probatorio.
Il reato di truffa è richiamato come fattispecie contestata e come oggetto della valutazione di responsabilità confermata in appello.
La doglianza sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stata ritenuta inammissibile perché attinente al trattamento punitivo e non assistita da vizi logici della motivazione.
La Corte ha ritenuto congrua la valutazione del giudice di merito sulla pena, evidenziando che la motivazione aveva già esaminato le deduzioni difensive in relazione ai criteri di commisurazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che si limiti a riproporre questioni già vagliate e disattese nei giudizi di merito senza confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del compendio probatorio o una lettura alternativa delle prove, salvo la puntuale denuncia di uno specifico travisamento delle emergenze processuali rilevanti.
- La censura sulla valutazione delle prove ai sensi dell'art. 192 c.p.p. deve indicare in modo preciso il vizio della motivazione e non può risolversi in una mera contrapposizione tra diversa lettura difensiva e ricostruzione del giudice di merito.
- Le doglianze relative al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena sono inammissibili quando la decisione impugnata risulti sorretta da motivazione sufficiente, non illogica e coerente con i criteri di cui all'art. 133 c.p.
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