Cassazione Penale, Sentenza n. 13102/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso censura l'erronea applicazione di legge e vizio di motivazione del Tribunale nel giudizio di rinvio: il Tribunale aveva ritenuto che l'assoluzione fosse dovuta alla depenalizzazione prevista dal d.lgs. n.8/2016 e perciò aveva respinto la domanda di condanna civile; la difesa ha invece rilevato che la sentenza del 18/10/2018 aveva utilizzato la formula più favorevole "insussistenza del fatto", ossia un'assoluzione sul merito, e non una mera presa d'atto della depenalizzazione, per cui il giudice del rinvio avrebbe dovuto analizzare diversamente le conseguenze civili e motivare in modo adeguato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata (10/02/2025) per difetto di analisi delle motivazioni della decisione del 18/10/2018 e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale monocratico di Reggio Calabria in diversa persona fisica. In sostanza è stata accolta la censura circa il mancato esame della formula assolutoria originaria e la conseguente omissione di statuizione sulle domande civili.
Norme richiamate
(indicato nel testo come riferimento al capo B)
Nell'ambito del procedimento il capo B (art. 594 c.p.) è il reato al quale si riferivano le richieste di condanna civile; la Corte ha rilevato l'omessa statuizione sulle spese e sul risarcimento connessi a tale reato, nonostante l'assoluzione fosse stata pronunciata con formula favorevole.
Il Tribunale di rinvio aveva invocato il d.lgs. n.8/2016 come causa di depenalizzazione e come motivo dell'insussistenza dell'azione penale; la Corte però ha precisato che la decisione del 18/10/2018 aveva adottato la formula di "insussistenza del fatto", quindi non poteva essere interpretata automaticamente come mera depenalizzazione senza esame delle motivazioni.
(richiamato nella parte finale del provvedimento)
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Massime di principio
- Quando una sentenza di merito contiene un'assoluzione con la formula "insussistenza del fatto", questa è un'assoluzione sul merito e non può essere semplicemente ricondotta a depenalizzazione legislativa senza verificare le motivazioni.
- In sede di rinvio il giudice deve esaminare compiutamente il contenuto della decisione precedente: non è sufficiente prendere atto di una generica depenalizzazione, occorre valutare quale formula e quali ragioni siano state adoptate nella pronuncia antecedente.
- L'omissione di pronuncia sulle domande civili (spese e risarcimento) connesse al reato costituisce vizio che può determinare l'annullamento della decisione e il rinvio per nuovo giudizio.
- La qualificazione giuridica dell'assoluzione (merito vs. depenalizzazione) ha effetti pratici sulla possibilità di ottenere condanne civili: il giudice deve motivare con chiarezza la natura dell'assoluzione per consentire il corretto trattamento delle domande civili.
- In caso di dubbio sulla portata della pronuncia precedente, la Corte di cassazione tende a rimettere la controversia al giudice del merito perché svolga un esame pieno e motivato, preferendo il rinvio all'assunzione di deduzioni non supportate da adeguata analisi.
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