Ordinanza n. 1120/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce n. 1429/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, n. 1429/2025, favorevole alla ricorrente di primo grado, nell’ambito della gara per lavori di mitigazione del rischio idrogeologico nel Comune di Matino; richiesta di revoca dell’ordinanza cautelare n. 87/2026
Esito
Favorevole al resistente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda una procedura di gara per lavori di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio del Comune di Matino. L’amministrazione appellante aveva già chiesto la sospensione dell’efficacia della sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso di primo grado; tale istanza era stata respinta dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 87 del 14 gennaio 2026. In questa fase l’amministrazione ha chiesto la revoca di detta ordinanza ai sensi dell’art. 58 c.p.a., deducendo l’esistenza di circostanze o fatti sopravvenuti o comunque decisivi ai fini della tutela cautelare. Tuttavia, la verifica di anomalia relativa all’offerta dell’impresa ricorrente in primo grado risultava ancora in itinere e non era stata conclusa con un provvedimento amministrativo formalmente adottato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l’istanza di revoca dell’ordinanza cautelare n. 87/2026. Ha ritenuto insussistenti circostanze o fatti decisivi idonei a giustificare la revoca, poiché la verifica di anomalia sull’offerta dell’impresa vittoriosa in primo grado non era ancora conclusa e non vi era quindi un provvedimento dell’amministrazione che ne formalizzasse gli esiti. Sono rimaste ferme le indicazioni contenute nella precedente ordinanza, rimettendo all’amministrazione la scelta del mezzo più idoneo per assicurare la cura dell’interesse pubblico connesso alla mitigazione del rischio idrogeologico. La sola amministrazione istante è stata condannata alla rifusione delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 2.500, oltre IVA e CPA, in favore dell’impresa appellata.
Norme richiamate
La revoca della misura cautelare presuppone la sopravvenienza o l’emersione di circostanze o fatti decisivi; tale presupposto non ricorre quando il procedimento amministrativo rilevante è ancora in itinere e non si è concluso con un provvedimento formale.
Richiamato quale disposizione relativa alla tutela cautelare nel giudizio di appello.
Massime di principio
- La revoca di una precedente ordinanza cautelare ai sensi dell’art. 58 c.p.a. non può essere disposta in presenza di una verifica amministrativa ancora in corso, se questa non si è conclusa con un provvedimento che ne formalizzi gli esiti e non emergono, pertanto, fatti o circostanze decisivi.
- Quando il procedimento amministrativo rilevante ai fini della tutela cautelare è ancora pendente, il giudice non può fondare la revoca della precedente misura su esiti non ancora formalizzati dall’amministrazione.
- In presenza di un interesse pubblico connesso alla mitigazione del rischio idrogeologico, il giudice può lasciare all’amministrazione la scelta dello strumento più idoneo per la cura dell’interesse pubblico, senza per ciò stesso accogliere una richiesta di revoca della precedente ordinanza cautelare.
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