Cassazione Penale, Sentenza n. 43778/2023 del 30/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I tre ricorrenti impugnavano la conferma in appello delle loro condanne per reati tributari connessi all'utilizzo di fatture emesse dalla societa' "Emporium s.r.l." (societa' cartiera): Carnemolla contestava la nullita' della sentenza per presunta violazione delle norme sul concordato in appello (art. 599-bis c.p.p. e correlati), lamentando omissione di specifica citazione dopo il rigetto della richiesta di pena concordata; Musolino e Pastore deducevano principalmente errori di valutazione e travisamento delle prove, mancanza del dolo specifico di evasione (Musolino) e lacune/mancata logicita' della motivazione, violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza e insufficienza della prova oltre ogni ragionevole dubbio (Pastore), sostenendo talune prestazioni fatturate come effettivamente effettuate o solo sovrafatturate.
La decisione
La Corte di legittimita' ha dichiarato i ricorsi tutti inammissibili. Ha ritenuto il ricorso di Carnemolla generico e privo della specifica indicazione dell'interesse a dedurre la mancata citazione dopo il rigetto del concordato, osservando inoltre che il processo si e' svolto con rito dibattimentale con pieno contraddittorio; i ricorsi di Pastore e Musolino sono stati considerati infertili perche' contenevano censure di fatto non consentite in Cassazione (rielaborazioni della prova di merito) o generiche eccezioni di illogicita' motivazionale, mentre sul punto di diritto e' stato ribadito che l'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 comprende sia le fatture oggettivamente inesistenti sia le ipotesi di sovrafatturazione. Sono state disposte le statuizioni di condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e rilevati profili di colpa nella proposizione dei ricorsi inammissibili.
Norme richiamate
Richiamato in relazione ai vizi formali della sentenza impugnata; la Corte ha valutato la generica formulazione della censura rispetto all'interesse a ricorrere
Norma sul concordato in appello; la Corte ha ritenuto che la mancata citazione specifica dopo il rigetto del concordato non e' decisiva se il dibattimento si e' svolto in udienza pubblica con pieno contraddittorio e senza lesione dei diritti di difesa
Richiamato dal ricorrente Carnemolla in tema di comunicazioni dopo il rigetto del concordato; la Corte ha ritenuto non sussistente la pregiudizievolezza quando e' garantito il contraddittorio in udienza
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in seguito alla declaratoria d'inammissibilita' dei ricorsi
art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti abbraccia sia le fatture oggettivamente inesistenti sia le ipotesi di sovrafatturazione o di inesistenza soggettiva; la Corte ha ribadito che non e' necessario distinguere ai fini della configurabilita' del reato
art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma collegata all'emissione di fatture per operazioni inesistenti (contestata a Carnemolla); interpretata nel contesto come parte del sistema sanzionatorio per il ciclo di reati tributari accertati
art. 1 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, lett. a)
Richiama le tre tipologie di operazioni inesistenti (non effettuate in tutto o in parte; sovrafatturazione; soggettivamente inesistenti) e la Corte l'ha usata per sostenere la piena rilevanza penale sia dell'inesistenza totale che parziale
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non ammette, in sede di legittimita', la rielaborazione o la rivalutazione dei fatti e delle prove gia' definitivamente esaminate in merito: i motivi che si limitano a contestare la valutazione probatoria di merito sono, di norma, inammissibili o infondati.
- Ai fini del reato di dichiarazione fraudolenta (art. 2 d.lgs. n. 74/2000) non e' necessaria la distinzione tra fatture oggettivamente inesistenti e fatture relative a prestazioni sovrafatturate: entrambe le ipotesi rientrano nell'ambito di operazioni "inesistenti" rilevanti penalmente.
- La mancata citazione specifica dell'imputato dopo il rigetto di una richiesta di concordato in appello non determina automaticamente nullita' o pregiudizio quando il processo si e' svolto in udienza pubblica con pieno contraddittorio e la difesa ha avuto la concreta possibilita' di formulare richieste subordinate.
- I motivi di cassazione devono essere specifici, con chiara indicazione dell'interesse a ricorrere e delle censure giuridiche o di legittimita'; censure generiche o meramente descrittive del dissenso rispetto alle conclusioni di merito comportano l'inammissibilita'.
- Per sostenere l'insufficienza della prova oltre ogni ragionevole dubbio in Cassazione e' necessario indicare aporie logiche o giuridiche puntuali nella motivazione dei giudici di merito, non una semplice rivalutazione alternativa degli elementi probatori.
- Chi propone ricorso in Cassazione deve evitare argomentazioni pretestuose o generiche per non incorrere nella condanna alle spese e, se ravvisabile, nella declaratoria di colpa ex art. 616 c.p.p.; la proposizione di ricorsi inammissibili puo' comportare sanzioni economiche.
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