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Sentenza

Sentenza n. 7147/2026 - Roma, Sezione 1T

per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto n. 1247 dell’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana del 13 dicembre 2022, con cui sono stati approvati gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, come convertito; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente anche non conosciuto; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’11/11/2024: - del decreto n. 1247 dell’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana del 13 dicembre 2022, con cui sono stati approvati gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, come convertito;

Giustizia amministrativa202303500

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto regionale che ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, indicando gli importi dovuti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, il decreto dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana adottato ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, contestando l'inclusione negli elenchi delle aziende soggette al ripiano e gli importi richiesti. Nel corso del giudizio è intervenuta la disciplina dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l'estinzione dell'obbligazione mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato tale pagamento e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che la cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 presupponga la comunicazione al Tribunale, da parte della Regione, del provvedimento di accertamento dell'avvenuto pagamento; tale comunicazione non risultava effettuata. Tuttavia, la dichiarazione della ricorrente di avere versato il 25 per cento degli importi dovuti è stata ritenuta sufficiente a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse a una decisione di merito. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità delle questioni sostanziali e processuali.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015

    Costituisce la base normativa degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici e dei provvedimenti regionali recanti gli elenchi e gli importi dovuti.

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...]

    Il versamento integrale della quota ridotta del 25 per cento estingue l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse. La cessazione della materia del contendere richiede inoltre che la Regione comunichi al TAR il provvedimento di accertamento del pagamento; in assenza di tale comunicazione, il giudizio è comunque improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse se la ricorrente dichiara di avere effettuato il pagamento.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Consente lo svolgimento da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Quando una sopravvenuta disciplina consente di estinguere l'obbligazione oggetto del giudizio mediante il pagamento di una quota ridotta, il versamento dichiarato dalla parte obbligata può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito.
  • La cessazione della materia del contendere prevista da una disposizione legislativa che attribuisce rilievo all'accertamento regionale del pagamento presuppone la comunicazione al giudice del provvedimento regionale di accertamento; in mancanza, il giudizio può essere definito per improcedibilità da sopravvenuta carenza di interesse, ove la parte ricorrente abbia dichiarato l'avvenuto pagamento.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando la definizione del giudizio dipende da una disciplina sopravvenuta e presenta questioni sostanziali e processuali di particolare complessità.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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