Cassazione Penale, Sentenza n. 5991/2023 del 13/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Parenti impugnava la sentenza che lo aveva dichiarato colpevole di bancarotta fraudolenta patrimoniale (per la cessione dell'intera azienda a prezzo ritenuto distrattivo) e di bancarotta impropria (per aver ritardato la ricostituzione del capitale sociale nonostante l'ingravescenza del debito IVA). I motivi di ricorso denunciavano: carenza di prova sull'inconsistenza del corrispettivo della cessione e sulla riduzione dei debiti della fallita; mancata dimostrazione del nesso causale tra la mancata convocazione dell'assemblea e il dissesto; errata qualificazione come bancarotta patrimoniale anziché preferenziale; mancato riconoscimento delle attenuanti per i lunghi tempi trascorsi dalle condanne pregresse.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al capo 1 (bancarotta fraudolenta patrimoniale), annullando la sentenza impugnata per difetto di motivazione su quel punto e rinviando ad altra sezione per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello si era fondata sullo 'svuotamento' della societa dopo la cessione e sulla impossibilita di proseguire l'attivita, elementi che configurano piuttosto la bancarotta impropria ai sensi dell'art. 223 comma 2 n. 2 L.F., mentre per integrare la bancarotta fraudolenta patrimoniale andava accertata l'incongruita del corrispettivo tale da determinare un depauperamento del patrimonio senza adeguato nesso sinallagmatico. Gli altri motivi sono stati trattati come inammissibili o assorbiti: il motivo sulla bancarotta impropria (capo 2) dichiarato inammissibile per mancata censura in appello; i motivi relativi a qualifica preferenziale e alle attenuanti assorbiti dall'annullamento parziale.
Norme richiamate
Disciplina la bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, che richiede atti di distrazione o dissipazione ovvero occultamento di scritture idonei a creare pericolo per le ragioni creditorie, indipendentemente dal fatto che tali atti abbiano o meno determinato il fallimento
art. 223, comma 2, n. 2 L.F.
Norma sulla bancarotta impropria da reato societario: punisce condotte dolose che, pur non costituendo distrazione tipica, si pongono in nesso causale con il fallimento o ne aggravano il dissesto; qui la Corte ha ritenuto che lo svuotamento produttivo e l'impossibilita di proseguire l'attivita ricadono in questa fattispecie
Prevede l'obbligo di ricostituzione del capitale sociale o il provvedimento conseguente in caso di perdite che riducono il capitale sotto il minimo; la mancata adozione di decisioni societarie nonostante l'ingravescenza del debito fiscale e delle perdite può integrare il nesso causale per bancarotta impropria
Giurisprudenza - Sez. 5, n. 533 del 14/10/2016
Afferma la distinzione tra bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta impropria e la possibilita di concorso materiale quando coesistono diverse condotte dolose autonome che concorrono al fallimento
Giurisprudenza - Sez. 5, n. 29187 del 27/05/2021
Mauritius srl, Rv. 281818
Caso citato dalla Corte territoriale ma ritenuto non applicabile integralmente: integra bancarotta fraudolenta la cessione in assenza di corrispettivo o trasferimento di debiti quando l'operazione, pur astrattamente lecita, produce consapevole danno patrimoniale; tuttavia richiede verifiche concrete sull'assenza di adeguato nesso sinallagmatico
Giurisprudenza - Sez. 5, n. 29885 del 09/05/2017
Conferma che la bancarotta impropria da reato societario sussiste anche quando la condotta illecita ha solamente aggravato un dissesto gia in atto
Massime di principio
- La cessione di azienda non integra automaticamente la bancarotta fraudolenta patrimoniale: occorre accertare che il corrispettivo sia talmente incongruo da costituire una distrazione senza adeguato nesso sinallagmatico con i debiti trasferiti
- Se la cessione determina la semplice impossibilita di proseguire l'attivita e quindi il dissesto, la fattispecie tipica è piu propriamente la bancarotta impropria, che richiede il nesso causale tra condotta e fallimento
- Per qualificare un atto come bancarotta fraudolenta patrimoniale la motivazione deve investigare specificamente l'entità e la congruità del corrispettivo e l'effetto sul patrimonio sociale, non limitandosi a constatare lo 'svuotamento' aziendale
- La mancata convocazione dell'assemblea per ricostituire il capitale, con conseguente aggravamento del dissesto, può integrare la bancarotta impropria, specie se accertata la relazione eziologica tra omissione e peggioramento della situazione finanziaria
- E possibile il concorso materiale tra bancarotta fraudolenta e bancarotta impropria se coesistono distinte condotte dolose autonome; al contrario il concorso formale è escluso tra le fattispecie specifiche richiamate
- Le questioni relative a qualificazione giuridica e onere probatorio vanno valutate con motivazione puntuale: il giudice deve esaminare prova sulla congruità del corrispettivo, sulla destinazione delle somme incassate e sull'effettiva autonomia delle condotte addebitate
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