Cassazione Civile, Ordinanza n. 06273/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dalla controricorrente, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre disposto l'integrale compensazione delle spese di lite, richiamando l'art. 391 c.p.c., in ragione dell'adesione della controparte alla rinuncia.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia aveva ad oggetto un avviso di accertamento ICI relativo all'annualità 2010 emesso dal comune nei confronti della società contribuente. Nel corso del giudizio di legittimità le parti hanno però comunicato di aver raggiunto un accordo transattivo: il ricorrente ha quindi rinunciato al ricorso e la controricorrente ha accettato la rinuncia. La questione decisa dalla Corte non ha riguardato il merito dell'accertamento tributario, ma solo gli effetti processuali della rinuncia concordata.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso accettata dalla controparte determina l'estinzione del giudizio di cassazione; in tale situazione la Corte dispone l'integrale compensazione delle spese.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte comporta l'estinzione del processo.
- Quando la rinuncia al ricorso è aderita dalla parte resistente, la Corte può disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
- Se le parti raggiungono un accordo transattivo e ne danno atto in causa, il processo di legittimità si chiude senza decisione sul merito della controversia.
Come è indicizzato
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