Cassazione Penale, Sentenza n. 44595/2023 del 06/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 4/08/2023 con cui la Corte d'appello di Milano aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare in carcere con gli arresti domiciliari nel procedimento estradizionale avviato su richiesta delle autorità svizzere per il reato di furto con scasso commesso a Lugano (23-30/12/2019). La difesa ha dedotto l'attenuata esigenza cautelare in ragione della pregressa osservanza di prescrizioni durante gli arresti domiciliari e della situazione economica della compagna e della prole.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso non rispettasse i requisiti procedurali specifici previsti per i provvedimenti cautelari nell'ambito dell'estradizione: l'impugnazione deve essere proposta, ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen., entro dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito e presentata alla cancelleria dell'ufficio competente (Corte d'appello). Nel caso di specie l'atto era stato trasmesso via PEC al Tribunale del riesame di Milano il 17/08/2023, oltre il termine utile (scaduto il 16/08/2023 tenuto conto del festivo del 15/08) e presso ufficio non competente; inoltre, anche se fosse stato depositato presso l'ufficio competente sarebbe comunque risultato tardivo. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata quale titolo dell'impugnazione presentata, ma la Corte sottolinea che la disciplina specifica per l'estradizione è quella dell'art. 311
Stabilisce la disciplina speciale del ricorso avverso i provvedimenti cautelari nel procedimento estradizionale: termine di dieci giorni per proporre l'impugnazione e regole di competenza per la presentazione; la Corte ne applica rigidamente i termini e le formalità
Richiamato per il computo del termine di dieci giorni previsto dall'art. 311 (termine breve per impugnazioni cautelari)
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la conversione dell'appello al procedimento innanzi alla Corte di cassazione; invocata per la conversione dell'istanza presentata al Tribunale in ricorso per cassazione
art. 582, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato per escludere l'obbligo della cancelleria di trasmettere d'ufficio gli atti al giudice competente; da ciò discende che rileva la data di presentazione all'ufficio competente
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Predispone la condanna alle spese processuali e alla somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte
Massime di principio
- Nei procedimenti di estradizione le impugnazioni contro provvedimenti cautelari seguono la disciplina speciale dell'art. 311 cod. proc. pen.: il termine è perentorio (10 giorni) e decorre dalla notificazione dell'avviso di deposito.
- La tempestività è valutata rispetto alla data di ricezione dell'atto da parte dell'ufficio competente: presentare l'atto ad un ufficio diverso (es. Tribunale del riesame invece della Corte d'appello) espone al rischio di inammissibilità per tardività.
- Le festività e il computo dei termini devono essere considerati nel calcolo dei dieci giorni: un giorno festivo alla scadenza può spostare il termine, ma va sempre verificata la data ultima effettiva utile.
- Se vi sono dubbi sulla competenza o sui termini, è essenziale depositare l'impugnazione immediatamente presso l'ufficio che ha emesso il provvedimento (o l'ufficio indicato dalla norma) e poi sollecitare eventuali trasmissioni, poiché la responsabilità della tempestività grava sul ricorrente.
- Motivi sostanziali (es. cambiamento delle esigenze cautelari) possono essere rilevanti solo se l'impugnazione è ammissibile; la violazione delle regole formali e dei termini impedisce la pronuncia nel merito.
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