Cassazione Penale, Sentenza n. 6850/2024 del 15/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Rexhep ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di L'Aquila che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del GIP di Teramo (29/07/2023) con la quale era stata disposta la custodia in carcere per due contestazioni di detenzione e cessione di cocaina. Il motivo principale del ricorso per cassazione contestava la mancata autonoma valutazione, da parte del giudice per le indagini preliminari, dei gravi indizi di responsabilità e l'asserito recepimento acritico delle richieste del pubblico ministero, senza compiere il necessario vaglio critico delle risultanze investigative.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto la doglianza generica e priva di indicazione delle specifiche violazioni di legge di cui all'art. 606 cod. proc. pen., e ha osservato che il ricorrente non ha indicato i passi dell'ordinanza che dimostrassero un mero 'copia e incolla' della richiesta del PM né ha spiegato in che modo tale omissione avrebbe potuto condurre a conclusioni diverse. Inoltre la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale di L'Aquila secondo cui il GIP aveva invece svolto autonoma e motivata rielaborazione delle risultanze, richiamando elementi probatori e provvedimenti autorizzativi (intercettazioni), con motivazione idonea a dimostrare la valutazione autonoma. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende; copia del provvedimento è stata disposta per il Direttore dell'Istituto Penitenziario competente.
Norme richiamate
Richiede che il ricorso per cassazione indichi i vizi di legittimità dedotti; la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per genericità perché non ha specificato i motivi di nullità o violazione di legge denunciati
Stabilisce i requisiti per l'applicazione delle misure cautelari (gravi indizi, esigenze cautelari). La Corte osserva che l'eventuale omissione dell'autonoma valutazione da parte del GIP deve essere documentata e specificata dal ricorrente, indicando come ciò avrebbe potuto determinare diversa decisione
Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso in Cassazione, con onere delle spese e possibile somma a favore della Cassa delle Ammende; applicato dalla Corte per condannare il ricorrente a pagare 3.000 euro
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari deve indicare espressamente i vizi di legittimità (art. 606 c.p.p.): le censure generiche sono inammissibili
- Chi denuncia la mancata autonoma valutazione del GIP deve indicare i passaggi dell'ordinanza che dimostrano un semplice recepimento della richiesta del PM e spiegare come l'omissione avrebbe potuto condurre a una decisione diversa
- Il tribunale del riesame non è obbligato a produrre una motivazione più dettagliata se il ricorrente non specifica i passi contestati dell'ordinanza impugnata
- Se dall'ordinanza applicativa della misura cautelare emerge una rielaborazione critica e puntuale delle risultanze investigative (richiamo a intercettazioni, provvedimenti precedenti, enucleazione degli elementi probatori), la censura di 'merezza' del provvedimento difficilmente riesce
- Nelle impugnazioni cautelari è importante documentare e analizzare le risultanze investigative, le condotte contestate e i contenuti motivazionali dell'ordinanza impugnata per consentire alla Corte di valutare la fondatezza delle doglianze
- In caso di inammissibilità pronunziata dalla Cassazione è frequente l'addebito delle spese e l'irrogazione di una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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