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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27123/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo manifestamente infondato. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente, condannato in appello per una rapina aggravata, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo: chiedeva l'applicazione della circostanza attenuante della lieve entità del fatto in relazione al reato di cui all'art. 628 c.p., valorizzando la sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale n. 86 del 2024. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che, secondo l'interpretazione della Consulta, la lieve entità va valutata tenendo conto della natura, specie, mezzi, modalità o circostanze dell'azione, ovvero della particolare tenuità del danno o del pericolo. Nel caso concreto, le modalità della condotta - rapina pluriaggravata commessa da più persone riunite, in luogo isolato, di notte e con elevato grado di violenza nei confronti della persona offesa - escludevano ictu oculi la sussistenza dei presupposti per la diminuzione di pena.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    circostanza attenuante della lieve entità del fatto

    La lieve entità deve essere riconosciuta solo quando, in base alla natura, specie, mezzi, modalità o circostanze dell'azione, oppure per la particolare tenuità del danno o del pericolo, la condotta presenti un disvalore significativamente ridotto; nel caso esaminato tale requisito è stato escluso per la gravità e le modalità della rapina.

  • Corte costituzionale n. 86 del 2024

    La pronuncia viene richiamata quale parametro interpretativo della circostanza attenuante della lieve entità, da applicare mediante valutazione complessiva della concreta offensività del fatto.

Massime di principio

  • La circostanza attenuante della lieve entità del fatto richiede una valutazione globale della concreta offensività, da effettuarsi alla luce di natura, specie, mezzi, modalità e circostanze dell'azione, nonché dell'eventuale particolare tenuità del danno o del pericolo.
  • Non può riconoscersi la lieve entità quando la rapina sia connotata da più aggravanti di fatto, quali la pluralità di agenti, il luogo isolato, la commissione notturna e un elevato grado di violenza ai danni della persona offesa.
  • Il richiamo a una pronuncia della Corte costituzionale non impone automaticamente l'applicazione della diminuente: il giudice deve comunque verificare in concreto se i presupposti fattuali della norma siano effettivamente presenti.
  • In sede di legittimità è manifestamente infondato il motivo che solleciti il riconoscimento di una attenuante incompatibile con gli accertamenti di merito, quando la motivazione impugnata evidenzi chiaramente la gravità della condotta.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

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