Cassazione Penale, Ordinanza n. 13000/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
La vicenda riguarda una richiesta di rimessione del processo proposta nell'interesse di un imputato, che chiedeva la traslatio iudicii dalla sede di Bari a quella di Lecce. La domanda era fondata sulla dedotta esistenza di una ineliminabile incompatibilità ambientale: il procedimento per il reato ascritto avrebbe tratto origine da una segnalazione del Tribunale di Bari relativa a caduta di calcinacci, vicenda poi esaminata anche dalla Conferenza permanente della Corte di appello di Bari. Secondo l'istante, la circostanza che l'immobile ospitasse più uffici giudiziari e che i datori di lavoro dei dipendenti fossero i vertici di quegli uffici avrebbe inciso sulla serenità del giudizio, poiché il giudicante avrebbe indirettamente valutato l'operato dei dirigenti del proprio ufficio e l'attività investigativa della locale procura. La Corte ha però ritenuto che tali ragioni esulassero dalla cornice dell'art. 45 c.p.p., risolvendosi in mere supposizioni di mancanza di serenità del giudice, senza una grave situazione locale concreta, attuale, effettiva e oggettivamente rilevante.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di rimessione del processo perché proposta al di fuori dei presupposti dell'art. 45 c.p.p. Ha affermato che non basta prospettare un generico rischio di turbamento della libertà valutativa del giudice, né addurre timori o sospetti privi di adeguata base fattuale. Nonostante l'inammissibilità, la Corte ha escluso la condanna della parte istante alle spese processuali; ha invece disposto, ai sensi dell'art. 48, comma 6, c.p.p., il versamento di una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, valorizzando i profili di colpa emergenti dall'istanza.
Norme richiamate
La rimessione del processo è istituto eccezionale, derogatorio del giudice naturale, applicabile solo in presenza di una grave situazione locale concreta, effettiva e attuale, esterna alla dialettica processuale e tale da compromettere l'imparzialità del giudice o la libertà di determinazione dei partecipanti al processo.
La richiesta di rimessione ha contenuto rappresentativo di elementi fattuali correlati a una situazione esterna al processo e non si configura come rimedio impugnatorio.
In caso di declaratoria di inammissibilità della richiesta di rimessione, la Corte può condannare l'istante al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in relazione ai profili di colpa.
Massime di principio
- La rimessione del processo è un rimedio eccezionale e di stretta interpretazione, utilizzabile solo quando una grave situazione locale, esterna al processo, sia concreta, attuale e tale da rendere necessario il trasferimento ad altro ufficio giudiziario.
- Non è sufficiente allegare un generico sospetto di mancanza di serenità del giudicante o il rischio astratto che il giudice debba valutare operati di colleghi o di altri uffici; occorrono fatti oggettivi, dotati di intrinseca capacità dimostrativa.
- I motivi di legittimo sospetto presuppongono la previa esistenza di una grave situazione locale e non possono essere autonomamente costruiti su mere illazioni o timori soggettivi.
- La declaratoria di inammissibilità della richiesta di rimessione non comporta automaticamente la condanna alle spese processuali, ma può comportare una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende se emergono profili di colpa nella proposizione dell'istanza.
Come è indicizzato
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