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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13470/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 14/01/2025. Dal testo disponibile emerge che il ricorrente censurava la decisione di merito con più motivi, ma la Corte di cassazione li ha ritenuti non conformi ai requisiti di legge: le prime due censure si fondavano su una alternativa ricostruzione dei fatti e delle emergenze processuali, estranea al sindacato di legittimità o comunque incoerente rispetto alla motivazione della sentenza impugnata; l’ultima censura è stata ritenuta di non immediata comprensibilità. Il testo non consente di ricostruire con precisione il fatto storico contestato né il titolo di reato, salvo il richiamo a una norma incriminatrice non identificabile con certezza dal frammento disponibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi non erano conformi alla legge: le doglianze sollecitavano una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità, mentre l’ultima censura risultava oscura e non immediatamente comprensibile. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il testo non consente di individuare con certezza il reato oggetto del giudizio di merito.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    I motivi di ricorso devono essere specifici e riconducibili a censure ammissibili in cassazione; è inammissibile la doglianza che si risolva in una rivalutazione del fatto, delle prove o della motivazione di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti o delle emergenze istruttorie al solo fine di ottenere una nuova valutazione del merito.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che non confronti in modo puntuale la motivazione della sentenza impugnata o che si presenti privo di immediata intelligibilità.
  • La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso quando le censure travalicano i limiti del sindacato di legittimità e si risolvono in critiche meramente fattuali o probatorie.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, ove non ricorrano elementi per escluderla.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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