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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06631/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la condanna pronunciata dal Tribunale per furto aggravato. L'unico motivo deduceva la violazione di legge penale in punto di responsabilità, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto privo di specificità perché non confrontava realmente la decisione impugnata e si limitava a lamentare la mancata adozione di una sentenza assolutoria, senza censurare in modo concreto la qualificazione dell'atto di appello come generico. È stata inoltre depositata una memoria difensiva tardiva, presentata oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza camerale, perciò non esaminabile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo unico generico e non specificamente diretto contro la ratio della decisione impugnata, ossia la declaratoria di inammissibilità dell'appello per genericità. Ha altresì escluso ogni rilievo della memoria difensiva depositata oltre il termine di cui all'art. 611, comma 1, c.p.p. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1, c.p.p.

    termine di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem)

    La memoria difensiva depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza camerale non può essere presa in considerazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione manifestamente inammissibile, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    È richiamata quale base per la possibilità di applicare la sanzione pecuniaria alla parte che propone un'impugnazione inammissibile con profili di colpa.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una critica effettiva e specifica alla decisione impugnata; non è sufficiente reiterare doglianze generiche sulla responsabilità o invocare una decisione liberatoria senza confrontarsi con la ratio decidendi.
  • Quando la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile l'appello per genericità, il ricorso in cassazione deve censurare proprio tale specifica qualificazione, altrimenti è a sua volta inammissibile per difetto di specificità.
  • Le memorie difensive nel procedimento camerale ex art. 611 c.p.p. devono essere depositate nel termine di quindici giorni antecedenti l'udienza, computato senza includere né il dies a quo né il dies ad quem; i depositi tardivi sono irrilevanti.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, se l'inammissibilità è imputabile a colpa del ricorrente, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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