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Sentenza

Sentenza del 14/02/2020 n. 833 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Firma - Delega - Natura di firma e non di funzioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo valida la delega di firma; ha quindi annullato la decisione di primo grado che aveva annullato l'avviso. La Commissione ha compensato le spese di giudizio (considerando la produzione documentale dell'Ufficio solo in appello e la mancata costituzione del contribuente).

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di un avviso di accertamento per maggior reddito IRPEF anno 2011 (importo €15.148) dovuto al disconoscimento dei costi di sponsorizzazione effettuata dalla ditta individuale C. M. all'ASD Pibe de Oro. In primo grado il ricorrente aveva ottenuto l'annullamento dell'avviso per mancanza della delega del soggetto che aveva sottoscritto l'atto; l'Ufficio in appello ha prodotto disposizioni di servizio e l'atto di nomina del firmatario per dimostrare la regolare delega di firma.

Norme richiamate

  • art. 42, comma 1, D.P.R. n. 600/1973

    La delega prevista dall'art. 42/1 è intesa come delega di firma e non di funzioni, per cui il provvedimento che la conferisce non richiede l'indicazione del nominativo né della durata della delega; è sufficiente che, anche tramite ordini di servizio o combinazione di atti organizzativi, sia possibile individuare la qualifica del soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto per consentire la verifica "ex post" del potere di firma.

  • Cass. Sez. 5, n. 8814/2019

    Conferma che la delega alla sottoscrizione degli avvisi di accertamento è delega di firma e che può essere attestata mediante ordini di servizio che indicano la qualifica del firmatario, senza necessità di esplicitare nominativo o durata.

  • Cass. Sez. 5, n. 18758/2014

    Afferma che la delega può legittimamente conseguire dal combinato disposto di più atti organizzativi; non è necessaria una singola emanazione che riporti tutte le specifiche della delega.

Massime di principio

  • La delega alla sottoscrizione prevista dall'art. 42 DPR 600/1973 è delega di firma, non di funzioni: non è obbligatorio indicare il nominativo del delegato né la durata della delega nel documento che la costituisce.
  • La validità della firma apposta da un funzionario può essere provata "ex post" con ordini di servizio o atti organizzativi che indichino la qualifica rivestita dalla persona che ha materialmente sottoscritto l'atto; la qualifica è idonea a verificare il potere di firma.
  • La delega può risultare dal combinato disposto di più atti organizzativi: non serve un unico atto nominativo se la catena amministrativa consente di ricostruire il potere.
  • L'Ufficio ha l'onere di dimostrare la legittimazione alla firma; la produzione della documentazione anche in sede d'appello può comunque sanare il vizio accertato in primo grado, salvo valutazioni sul diritto di difesa del ricorrente.
  • Se il contribuente non si costituisce in appello, le doglianze non esaminate in primo grado si intendono rinunciate; ciò può favorire l'accoglimento dell'appello dell'Amministrazione e la compensazione delle spese di giudizio.
  • In situazioni analoghe è prudente per l'Amministrazione allegare già in primo grado le disposizioni di servizio e gli atti organizzativi che attestano la delega di firma per evitare l'annullamento per vizio procedurale.

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