Sentenza del 29/01/2018 n. 337 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Irpef - Redditi diversi - Rimborso spese senza documentazione a supporto - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Ufficio è stata ritenuta legittima. Il prospetto riepilogativo predisposto dal contribuente, non accompagnato dalla relativa documentazione giustificativa, non è stato considerato sufficiente a provare la natura dei rimborsi. Pertanto, le somme sono state legittimamente riprese a tassazione come redditi diversi.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione fiscale di somme ricevute come rimborsi spese di viaggio. Il contribuente aveva predisposto un prospetto dei rimborsi chilometrici, ma non aveva prodotto documentazione idonea a dimostrare le singole trasferte, le spese sostenute e il loro effettivo collegamento con prestazioni svolte fuori dal territorio comunale. In assenza di tale prova, le somme sono state considerate compensi imponibili come redditi diversi, anziché rimborsi esclusi da tassazione.
Norme richiamate
Non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
L'esclusione dalla formazione del reddito opera soltanto per rimborsi effettivamente documentati e riferiti a spese di viaggio, vitto, alloggio o trasporto sostenute per prestazioni fuori dal territorio comunale. Un semplice prospetto dei rimborsi chilometrici, privo di documentazione di supporto, non dimostra la natura non imponibile delle somme.
Massime di principio
- Chi riceve rimborsi spese deve conservarne e produrne la documentazione giustificativa: prospetti o autocertificazioni prive di elementi verificabili possono non essere sufficienti.
- Per escludere un rimborso dalla tassazione occorre dimostrare sia la spesa effettivamente sostenuta sia il collegamento con una prestazione svolta fuori dal territorio comunale.
- In mancanza di prova documentale della natura del rimborso, l'Amministrazione finanziaria può presumere che le somme costituiscano compensi o redditi diversi imponibili.
- La tracciabilità delle trasferte dovrebbe includere, ove possibile, date, luoghi, motivo della missione, chilometri percorsi, costi sostenuti e documenti fiscali o altri elementi oggettivi di riscontro.
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