Sentenza del 29/01/2018 n. 38 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Rilevano per il computo del limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili per ciascun anno solare unicamente quelli effettivamente utilizzati in tale arco temporale. Presidente RIVELLO Pierpaolo -Relatore GRECO Sergio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIn assenza del testo integrale della sentenza non è possibile indicare il dispositivo concreto o ricostruire con certezza l'esito processuale tra le parti. Dalla massima risulta tuttavia affermato il principio secondo cui il limite annuale si determina in base all'effettivo utilizzo o rimborso dei crediti nell'anno solare, non in base alla data dei versamenti compensati.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il criterio di calcolo del limite massimo annuale previsto dall'art. 34, comma 1, della legge n. 388/2000 per i crediti d'imposta e i contributi utilizzabili in compensazione. La massima chiarisce che devono essere considerati i crediti effettivamente utilizzati in compensazione o rimborsati nel corso dell'anno solare, mentre non rileva il momento in cui sono stati effettuati i versamenti cui la compensazione si riferisce, anche se tali versamenti sono avvenuti tardivamente.
Norme richiamate
Art. 34, comma 1, legge 23 dicembre 2000, n. 388
Limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili per ciascun anno solare
Ai fini del limite quantitativo annuale rilevano i crediti effettivamente utilizzati in compensazione e quelli rimborsati nel corso dell'anno solare. Non rileva invece la data, anche tardiva, dei versamenti effettuati utilizzando tali crediti.
Massime di principio
- Per verificare il superamento del plafond annuale occorre fare riferimento alla data in cui il credito è stato effettivamente utilizzato in compensazione o rimborsato, non alla data di maturazione del credito.
- La tardività del versamento compensato non sposta l'anno di imputazione del credito ai fini del limite: conta l'anno solare dell'effettiva fruizione della compensazione.
- La verifica deve essere effettuata anno per anno, considerando esclusivamente le operazioni di compensazione o rimborso concretamente eseguite nel relativo anno solare.
- In caso di contestazione, è opportuno documentare la data effettiva di presentazione dei modelli di pagamento, l'ammontare dei crediti utilizzati e gli eventuali rimborsi, distinguendoli dalla data dei debiti o dei versamenti sottostanti.
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