Sentenza del 29/01/2018 n. 27 - Comm. Trib. Prov. Asti
Intimazione al pagamento comprensivo di sanzioni amministrative erogate in presenza di un procedimento penale non ancora definito . Principio del ne bis in idem -Applicazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda un'intimazione di pagamento comprendente sanzioni amministrative connesse a violazioni tributarie, emessa mentre era ancora pendente un procedimento penale relativo ai medesimi fatti. Il motivo di contestazione consiste nella violazione del principio del ne bis in idem e nell'inesigibilità delle sanzioni in fase esecutiva, poiché, in presenza di un procedimento penale non ancora definito, non è possibile determinare con certezza quale componente sanzionatoria sia effettivamente dovuta né consentire al concessionario di selezionare autonomamente la sanzione applicabile.
La decisione
La pretesa esecutiva relativa alle sanzioni è stata ritenuta non esigibile finché il procedimento penale non fosse definitivamente concluso. Il concessionario non può procedere alla riscossione delle componenti sanzionatorie quando la loro debenza dipende dall'esito del giudizio penale, non avendo il potere di scegliere quale sanzione applicare o mantenere. Dal testo disponibile non risultano ulteriori dettagli sul dispositivo, sull'eventuale annullamento integrale dell'intimazione o sulle spese di giudizio.
Norme richiamate
Principio del ne bis in idem
Il principio impedisce la duplicazione sostanziale della risposta sanzionatoria per i medesimi fatti, quando le sanzioni amministrative abbiano natura sostanzialmente penale e siano collegate a un procedimento penale riguardante la stessa condotta.
Normativa sanzionatoria tributaria e disciplina della riscossione
Le sanzioni tributarie non possono essere riscosse esecutivamente in modo indifferenziato quando la loro applicabilità o misura dipenda dalla definizione di un procedimento penale ancora pendente; l'ente della riscossione non può sostituirsi all'autorità competente nella determinazione della sanzione effettivamente dovuta.
Massime di principio
- Quando per i medesimi fatti tributari è pendente un procedimento penale e le sanzioni amministrative hanno natura sostanzialmente penale, occorre verificare che non si determini una duplicazione sanzionatoria incompatibile con il ne bis in idem.
- La pendenza del procedimento penale può impedire, o rendere contestabile, la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative se l'esito penale è rilevante per stabilire la sanzione dovuta.
- Il concessionario della riscossione deve limitarsi ad applicare una pretesa già correttamente determinata dall'autorità competente e non può scegliere autonomamente quale componente sanzionatoria riscuotere.
- In casi analoghi è necessario confrontare i fatti contestati, la natura effettiva delle sanzioni, lo stato del procedimento penale e il rischio di doppia punizione, verificando anche la disciplina speciale applicabile alla specifica violazione tributaria.
- L'inesigibilità nella fase esecutiva non implica necessariamente l'estinzione definitiva della pretesa: la riscossione può essere rivalutata dopo la definizione del procedimento penale, nel rispetto dei termini e delle garanzie previste dalla legge.
Testo integrale
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