Sentenza del 29/01/2018 n. 19 - Comm. Trib. Prov. Lodi
Irpef - Accertamento - Contradditorio - Disamina documentazione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato affermato che l'obbligo di contraddittorio preventivo opera nelle verifiche eseguite presso i locali dell'impresa, mentre non si applica alle attività che si esauriscono nella mera disamina della documentazione inviata dal contribuente. Pertanto, l'accertamento è stato ritenuto valido sotto questo profilo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità dell'accertamento IRPEF sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto instaurare un contraddittorio preventivo prima di emettere l'atto. La questione riguardava una verifica svolta esclusivamente mediante l'esame della documentazione trasmessa dal contribuente, senza accessi, ispezioni o verifiche presso i locali dell'impresa.
Norme richiamate
Principio del contraddittorio endoprocedimentale in materia tributaria
Il principio del contraddittorio vale nelle ipotesi di verifiche eseguite presso i locali dell'impresa e non in quelle che si esauriscono in mera disamina della documentazione inviata dal contribuente.
Il contraddittorio preventivo è richiesto quando l'Amministrazione svolge un'attività ispettiva o di verifica presso la sede del contribuente; non è invece necessariamente dovuto quando l'accertamento si fonda soltanto sull'analisi documentale acquisita senza accesso o ispezione.
Massime di principio
- La mera richiesta o analisi di documenti trasmessi dal contribuente, senza accessi o ispezioni presso i suoi locali, normalmente non integra una verifica soggetta all'obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo.
- L'obbligo di contraddittorio assume maggiore rilevanza quando l'Amministrazione effettua accessi, ispezioni o verifiche presso la sede o i locali dell'impresa.
- Per valutare la necessità del contraddittorio occorre distinguere tra controllo documentale a distanza e attività ispettiva svolta direttamente presso il contribuente.
- La mancata instaurazione del contraddittorio non determina automaticamente l'invalidità dell'accertamento: occorre verificare la natura concreta dell'attività svolta e l'eventuale applicazione di specifiche disposizioni normative.
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