Sentenza del 29/01/2018 n. 27 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
ICI - Accertamento imposte - Coniugi residenti in due abitazioni ed in diversi comuni - esenzioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il diritto all'esenzione dall'ICI per l'abitazione considerata come principale, in una situazione in cui i coniugi risultavano residenti anagraficamente in abitazioni diverse e ubicate in comuni differenti. Il contribuente sosteneva di poter beneficiare dell'esenzione, ma doveva dimostrare che l'immobile fosse effettivamente destinato a dimora abituale della famiglia. La mera residenza anagrafica separata dei coniugi non era sufficiente, poiché l'agevolazione richiedeva la prova della coabitazione e dell'effettiva destinazione dell'immobile a casa familiare.
La decisione
La pretesa di esenzione non è stata riconosciuta in assenza della prova che l'abitazione costituisse la dimora abituale della famiglia. La decisione afferma che, ai fini dell'agevolazione ICI, i coniugi sono tenuti alla coabitazione e non soltanto a una comune sede anagrafica; pertanto, quando risultano residenti in abitazioni diverse e in comuni differenti, il contribuente deve fornire una prova concreta dell'effettiva dimora familiare nell'immobile per il quale chiede l'esenzione.
Norme richiamate
Disciplina ICI sull'abitazione principale
Il contribuente che intenda godere dell'esenzione ICI è tenuto a dimostrare che l'abitazione è stata destinata a dimora abituale della famiglia
L'esenzione dipende dall'effettiva destinazione dell'immobile a dimora abituale della famiglia e non dalla sola formale residenza anagrafica del proprietario.
Principio della coabitazione dei coniugi
I coniugi [sono] tenuti non ad una comune sede anagrafica, ma alla coabitazione
La condizione rilevante per individuare la dimora abituale familiare è la coabitazione effettiva. La residenza anagrafica separata può impedire o rendere non provata l'esenzione, soprattutto quando le abitazioni si trovano in comuni diversi.
Massime di principio
- Per ottenere un'esenzione o un'agevolazione sull'abitazione principale non è normalmente sufficiente indicare la residenza anagrafica: occorre dimostrare l'effettiva dimora abituale del nucleo familiare.
- Quando i coniugi possiedono o occupano abitazioni diverse, la situazione deve essere valutata alla luce della reale coabitazione e dell'organizzazione della vita familiare, non soltanto delle dichiarazioni formali.
- La presenza di residenze in comuni differenti costituisce un elemento particolarmente rilevante contro la pretesa di considerare entrambe le abitazioni come casa familiare esente, salvo prova concreta di circostanze idonee a giustificare la situazione.
- In caso di contestazione, il contribuente dovrebbe conservare e produrre elementi probatori dell'effettiva dimora abituale, come utenze, consumi, presenza stabile, composizione del nucleo familiare e ulteriori circostanze oggettive.
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