Cassazione Penale, Ordinanza n. 17913/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 22/10/2024. Dal testo emerge che la censura investiva il giudizio di responsabilità, ma la Corte di cassazione rileva che il motivo si risolveva in mere doglianze in fatto e in una riproposizione di profili di censura già esaminati e disattesi dal giudice territoriale con argomenti giuridici ritenuti corretti. Non risultano dal brano ulteriori dettagli sulla fattispecie concreta o sul reato contestato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su censure di merito, meramente fattuali e reiterative rispetto a doglianze già vagliate e respinte dalla Corte di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che ricorressero elementi per ritenere assente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il richiamo a Corte cost. n. 186 del 2000.
Norme richiamate
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Corte cost. n. 186 del 2000
viene richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria non si applica se il ricorso è stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a proporre censure di merito, in fatto, o a riprodurre doglianze già dedotte e puntualmente disattese dal giudice di appello.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una rivalutazione del giudizio di responsabilità quando la sentenza impugnata abbia già affrontato la censura con argomentazioni giuridiche congrue e corrette.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che sia esclusa la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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