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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17913/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 22/10/2024. Dal testo emerge che la censura investiva il giudizio di responsabilità, ma la Corte di cassazione rileva che il motivo si risolveva in mere doglianze in fatto e in una riproposizione di profili di censura già esaminati e disattesi dal giudice territoriale con argomenti giuridici ritenuti corretti. Non risultano dal brano ulteriori dettagli sulla fattispecie concreta o sul reato contestato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su censure di merito, meramente fattuali e reiterative rispetto a doglianze già vagliate e respinte dalla Corte di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che ricorressero elementi per ritenere assente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il richiamo a Corte cost. n. 186 del 2000.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    viene richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria non si applica se il ricorso è stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a proporre censure di merito, in fatto, o a riprodurre doglianze già dedotte e puntualmente disattese dal giudice di appello.
  • La Corte di cassazione non può essere investita di una rivalutazione del giudizio di responsabilità quando la sentenza impugnata abbia già affrontato la censura con argomentazioni giuridiche congrue e corrette.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che sia esclusa la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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