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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21019/2024 del 26/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionaria)

La controversia

Una società appaltatrice aveva ottenuto da una banca un finanziamento di 300.000 euro, cedendo alla banca il credito vantato verso la stazione appaltante come garanzia della restituzione del prestito. Prima della scadenza del termine di rimborso, la banca aveva incassato dalla Provincia una somma di 506.664,89 euro, a valere sul corrispettivo dell'appalto. Successivamente la società era fallita; il fallimento, poi cessionario del credito nella posizione processuale dell'originario attore, aveva chiesto di accertare la nullità del contratto o comunque l'indebita acquisizione, da parte della banca, di una somma superiore a quella erogata, sostenendo che la cessione avesse funzione solo di garanzia e non anche solutoria, e che l'interpretazione dei giudici di merito fosse contraddittoria e frutto di violazione dei criteri ermeneutici contrattuali. I motivi di ricorso denunciavano: 1) motivazione illogica e contraddittoria, perché la corte territoriale aveva attribuito alla cessione insieme funzione di garanzia e funzione solutoria immediata; 2) violazione degli artt. 1362 e 1367 c.c., poiché il testo contrattuale mostrava che la cessione era pattuita a garanzia e che l'incasso del credito da parte della banca era subordinato all'inadempimento del debitore cedente; 3) violazione dell'art. 1362 c.c. per avere la corte valorizzato erroneamente una clausola di rimborso, scambiando l'obbligo del cliente di restituire quanto dovuto con un preteso obbligo della banca di retrocedere l'eccedenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbendo il terzo. Ha ritenuto che l'interpretazione della cessione del credito data dai giudici di merito fosse errata perché in contrasto con il dato letterale del contratto e logicamente insostenibile: dalle clausole emergeva che la cessione era stata effettuata a scopo di garanzia, mentre non vi era base testuale per attribuirle anche una funzione solutoria immediata. La Corte ha inoltre chiarito che l'esistenza, in astratto, di figure negoziali come il pegno irregolare o il pegno di crediti non consente di presumere che nel caso concreto le parti abbiano voluto realizzare un meccanismo analogo, né che la funzione solutoria preceda quella di garanzia. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito, il quale dovrà riesaminare le domande di nullità per immeritevolezza o per violazione del divieto di patto commissorio, nonché la domanda di indebito oggettivo, applicando correttamente i criteri interpretativi contrattuali.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    il criterio letterale deve guidare l'interpretazione del contratto; non è consentito attribuire al testo negoziale una funzione non desumibile dalle clausole.

  • art. 1367 c.c.

    la ricostruzione del significato contrattuale deve privilegiare un senso utile e coerente, non una lettura apodittica o contraddittoria.

  • art. 1198 c.c.

    richiamato come figura di pagamento mediante cessione del credito, ma non automaticamente sovrapponibile alla cessione in garanzia del caso concreto.

Massime di principio

  • Nella cessione di credito a scopo di garanzia, la funzione di garanzia è logicamente e giuridicamente distinta dall'eventuale funzione solutoria, che può operare solo al momento dell'inadempimento e non già ab origine.
  • L'interpretazione del contratto deve muovere dal dato letterale delle clausole: se il testo indica espressamente una cessione 'in garanzia', non è legittimo attribuirle anche una causa solutoria immediata senza un'esplicita base negoziale.
  • La mera esistenza nell'ordinamento di figure negoziali che combinano garanzia e pagamento non basta a dimostrare che le parti abbiano voluto realizzare nel caso concreto un assetto di interessi identico o analogo.
  • Una clausola che impone al debitore cedente di rimborsare quanto dovuto alla banca è indice della persistenza dell'obbligazione originaria e contraddice la tesi di una immediata estinzione del debito per effetto della cessione.
  • Se il giudice di merito fonda la decisione su una lettura apodittica delle clausole o su un'erronea attribuzione di significato a una previsione contrattuale, la sentenza è censurabile per violazione delle norme sull'interpretazione del contratto.

Come è indicizzato

MaterieCessione del creditoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contratto

Testo integrale

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