Cassazione Civile, Ordinanza n. 11641/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino straniero ha impugnato in cassazione il decreto del Tribunale di Bari che aveva dichiarato improcedibile il ricorso proposto contro un provvedimento prefettizio di allontanamento. Il ricorrente ha dedotto, come unico motivo, la nullità del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avesse errato nel considerare perentorio il termine di notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, senza assegnare un nuovo termine per rinnovare la notifica alla corretta amministrazione resistente. Secondo la censura, la mancata comparizione dell'Amministrazione avrebbe dovuto condurre alla rinnovazione della notifica, non alla declaratoria di improcedibilità. La Corte di cassazione, però, ha rilevato anzitutto che il ricorso era privo dell'indicazione dei fatti di causa richiesta dall'art. 366, n. 3 c.p.c.: il ricorso menzionava solo un provvedimento prefettizio di allontanamento, senza descrivere la vicenda sostanziale né le ragioni della controversia, rendendo incomprensibile il contesto della censura.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 366, n. 3 c.p.c., rilevando la mancanza dell'esposizione chiara ed esauriente dei fatti di causa. Ha osservato che, pur a fronte della denuncia di nullità ex art. 360, n. 4 c.p.c., il ricorso non consentiva di comprendere compiutamente l'oggetto della controversia, perché si limitava a un riferimento generico al provvedimento prefettizio di allontanamento. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è la norma invocata dal ricorrente per denunciare la nullità del provvedimento impugnato, ma la censura non è stata esaminata nel merito perché il ricorso è stato ritenuto inammissibile per difetto di esposizione dei fatti.
art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione chiara ed esauriente dei fatti di causa; la mancanza di tale requisito comporta inammissibilità.
è richiamato dal ricorrente per sostenere che, in caso di notificazione irregolare, il giudice avrebbe dovuto assegnare un termine per la rinnovazione della notifica nei tempi previsti dalla norma.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una sintetica ma completa esposizione dei fatti di causa, idonea a consentire alla Corte di comprendere la controversia senza ricorrere ad altre fonti processuali; la mera indicazione di un atto impugnato non è sufficiente.
- La violazione dell'obbligo di chiarezza e specificità di cui all'art. 366, n. 3 c.p.c. determina l'inammissibilità del ricorso quando l'esposizione dei fatti sia oscura o lacunosa e impedisca la comprensione delle censure.
- La deduzione di un vizio di nullità del provvedimento impugnato non può supplire alla mancanza dell'indicazione dei fatti sostanziali e processuali rilevanti della controversia.
- Quando il ricorso non consente di ricostruire il contenuto della vicenda e le ragioni della decisione impugnata, la Corte di cassazione non procede all'esame del motivo di merito.
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