Cassazione Penale, Sentenza n. 35889/2023 del 28/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Salerno che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado e dopo rinvio della Cassazione, aveva assolto Di Gaetano perche il fatto non sussisteva e aveva revocato le statuizioni civili. La parte civile denunciava motivazione apparente e illogica e vizi nella valutazione dell'attendibilita della persona offesa, sostenendo che la Corte d'appello avesse travisato le conversazioni registrate, sottovalutato la natura intimidatoria delle affermazioni dell'imputato e nondimeno erroneamente qualificato come libero e paritario il rapporto che invece sarebbe stato frutto di estorsione. Il Procuratore Generale condivideva le medesime censure di vizio di motivazione e di errata valutazione delle prove.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse invece adempiuto all'obbligo di motivazione rafforzata richiesto dal rinvio e avesse esaminato analiticamente il materiale probatorio (comprese le conversazioni registrate), fornendo ragioni coerenti e non contraddittorie per ritenere inesistente la coartazione e sussistere un accordo paritario. Per l'inammissibilita dei ricorsi la parte privata ricorrente e stata condannata al pagamento delle spese processuali e, valutati profili di colpa, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
riferimento alla disciplina della rinnovazione dell'istruttoria e all'obbligo, in caso di riforma assolutoria, che il giudice d'appello dia motivazione rafforzata qualora non rinnovi il dibattimento
norma invocata per la condanna della parte privata ricorrente alle spese processuali in caso di inammissibilita del ricorso
Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000 n. 186 (giurisprudenza)
richiamata in relazione alla valutazione di colpa nella proposizione del ricorso e alla possibilita di irrogare sanzioni pecuniarie alla parte che promuova ricorso infondato
Giurisprudenza della Cassazione (obbligo di motivazione rafforzata)
principio consolidato secondo cui, se la Corte d'appello riforma in senso assolutorio una condanna di primo grado, deve fornire motivazione rafforzata, esplicitando perche il medesimo compendio probatorio porta a conclusioni difformi
Massime di principio
- Se la Corte d'appello assolve dopo una condanna di primo grado, è obbligata a una motivazione rafforzata che confronti puntualmente gli elementi valutati dal primo giudice e spieghi le ragioni della diversa valutazione
- La Cassazione, nel controllo di legittimità, non riesamina i fatti ma verifica che i giudici di merito abbiano analizzato compiutamente le prove e abbiano dato risposte logiche e non contraddittorie alle argomentazioni delle parti
- Le registrazioni e le trascrizioni di colloqui, accettate nel processo (anche con scelta dell'abbreviato), richiedono che il giudice d'appello le esamini concretamente prima di dichiarare l'inattendibilità della persona offesa
- Comportamenti della presunta vittima (ritardo nella denuncia, adesione a pagamenti, emissione tardive di ricevute) possono essere valutati come indizi rilevanti nella ricostruzione della libera determinazione e influire sulla qualificazione del rapporto come estorsivo o consensuale
- La proposizione di ricorso per cassazione che si limiti a una diversa lettura del merito, senza censire vizi di diritto o di motivazione formale, è destinata all'inammissibilità; esiste inoltre il rischio di condanne per spese e sanzioni se il ricorso è ritenuto colposo o infondato
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