Cassazione Civile, Ordinanza n. 29907/2025 del 12/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (parti private)
La controversia
Nel giudizio di cassazione pendente contro una sentenza della Corte d'appello, una delle parti ha presentato ricorso per ricusazione del consigliere relatore della Suprema Corte. Il motivo dedotto era che il magistrato avrebbe già "conosciuto" della causa come giudice di merito in un precedente giudizio tra le stesse parti, definito con sentenza del Tribunale di Roma, e che avrebbe inoltre già espresso un giudizio negativo sulle stesse pretese in un contenzioso parallelo, richiamato anche dalla Corte d'appello. La parte istante ha quindi invocato l'art. 51, n. 4, c.p.c., sostenendo la sussistenza di una causa di astensione obbligatoria e, per riflesso, di ricusazione.
La decisione
La Corte ha respinto l'istanza di ricusazione. Ha ritenuto che la causa addotta non rientri nell'ipotesi di cui all'art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c., perché l'incompatibilità funzionale opera solo quando il giudice abbia già conosciuto della stessa causa come magistrato in altro grado del medesimo processo, non quando abbia pronunciato in un diverso e autonomo giudizio, ancorché tra le stesse parti e su questioni analoghe o identiche. Conseguentemente, il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento della pena pecuniaria prevista dall'art. 54, comma 3, c.p.c.; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata nei rapporti con i controricorrenti, che non avevano svolto difese nel procedimento di ricusazione.
Norme richiamate
La causa di astensione obbligatoria è di stretta interpretazione e ricorre solo se il giudice ha già conosciuto della stessa causa come magistrato in altro grado dello stesso processo; non basta una precedente decisione in un diverso giudizio tra le medesime parti.
La ricusazione è ammessa solo nei casi in cui il giudice avrebbe dovuto astenersi obbligatoriamente.
Nel procedimento di ricusazione davanti alla Corte di cassazione si applicano le forme partecipative previste dalla disciplina speciale.
In caso di rigetto della ricusazione può essere applicata una pena pecuniaria; l'ordinanza va comunicata ai fini di legge.
La disciplina speciale del procedimento di ricusazione davanti alla Cassazione prevale su quella camerale ordinaria del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- La ricusazione del giudice è rimedio eccezionale, esperibile soltanto nei casi tassativamente previsti per l'astensione obbligatoria, con interpretazione restrittiva delle relative disposizioni.
- L'aver già pronunciato in un diverso giudizio tra le stesse parti, anche su questioni identiche, non integra di per sé la causa di astensione prevista per il giudice che abbia conosciuto della stessa causa in altro grado.
- L'incompatibilità funzionale mira a garantire l'alterità del giudice nell'ambito del medesimo processo, non a precludere la partecipazione del magistrato in procedimenti autonomi e distinti, sebbene collegati per parti o oggetto.
- Nel procedimento di ricusazione deve essere assicurato il contraddittorio delle parti in tempi brevi, secondo la disciplina speciale applicabile alla fase e all'ufficio giudicante.
- La precedente valutazione del merito in un'altra causa non pregiudica la terzietà del giudice nella nuova decisione, purché il nuovo giudizio sia definito autonomamente sulla base delle difese svolte nel procedimento pendente.
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