Cassazione Civile, Ordinanza n. 21502/2021 del 27/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Il creditore aveva proposto opposizione ex art. 98 l.f. contro il provvedimento del giudice delegato che aveva respinto l’insinuazione al passivo per un credito da trattamento di fine rapporto e per un credito da indennità sostitutiva del preavviso, entrambi maturati per attività lavorativa subordinata svolta alle dipendenze della società poi fallita. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione ritenendo, da un lato, che l’opponente non avesse prodotto il verbale di accertamento dello stato passivo dichiarato esecutivo e, dall’altro, che mancasse anche la copia del provvedimento impugnato, richiamando in via analogica l’art. 347 c.p.c. Il ricorrente ha censurato tale decisione per violazione degli artt. 98 e 99 l.f., sostenendo che la legge non imponeva, a pena di improcedibilità, il deposito della copia autentica del provvedimento impugnato e che il tribunale avrebbe comunque potuto e dovuto acquisire d’ufficio la documentazione presente nel fascicolo della procedura; con il secondo motivo ha dedotto omessa pronuncia, osservando che il tribunale disponeva comunque di documenti e del contenuto del decreto di rigetto, trascritto nel ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso. Ha affermato che, nell’opposizione allo stato passivo, non opera la sanzione dell’improcedibilità per la mancata produzione della copia autentica dello stato passivo o del provvedimento impugnato, non essendo applicabile l’art. 347, comma 2, c.p.c.; in ogni caso, il giudice dell’opposizione può accedere direttamente al fascicolo della procedura concorsuale per conoscere il contenuto del provvedimento. Ha inoltre osservato che, nel caso concreto, il contenuto del decreto impugnato era stato trascritto nel ricorso, sicché il tribunale aveva elementi sufficienti per esaminare il merito e non poteva dichiarare difetto di interesse ad agire solo per l’omesso deposito materiale del provvedimento. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il decreto del Tribunale di Roma è stato quindi cassato con rinvio al medesimo Tribunale, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 98 l.f.
opposizione ex art. 98 l.f.
l’opposizione allo stato passivo non è improcedibile per la sola mancata produzione della copia autentica del provvedimento impugnato.
art. 99 l.f.
violazione dell'art. 99 I.f.
nel giudizio di opposizione il tribunale deve esaminare il merito se dispone di elementi sufficienti, anche acquisendo il fascicolo della procedura.
art. 90 l.f.
fascicolo di cui all'art. 90 I.fall.
il tribunale può accedere direttamente al fascicolo della procedura concorsuale per conoscere il contenuto del provvedimento del giudice delegato.
applicazione analogica dell'art. 347 c.p.c.
la norma, prevista per l’appello, non si applica all’opposizione allo stato passivo; quindi la sua disciplina non può fondare improcedibilità o rigetto per omesso deposito del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Nell’opposizione allo stato passivo fallimentare, la mancata produzione della copia autentica del provvedimento del giudice delegato non determina di per sé l’improcedibilità del ricorso.
- Il giudice dell’opposizione allo stato passivo può e deve utilizzare il fascicolo della procedura concorsuale per verificare il contenuto del provvedimento impugnato, senza arrestarsi a carenze meramente documentali del ricorso.
- Se il contenuto del provvedimento impugnato è comunque desumibile dal ricorso o dagli atti della procedura, non può essere negato l’interesse ad agire dell’opponente per il solo mancato deposito materiale del decreto.
- Le preclusioni documentali previste per l’appello non sono automaticamente trasferibili al giudizio di opposizione allo stato passivo, che segue una disciplina propria.
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