Cassazione Penale, Ordinanza n. 34888/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata non presentasse vizi riconducibili all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. e ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità penale e la pena. L'unico motivo deduceva la non correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità e del giudizio sul trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva che la censura, da un lato, riproponeva questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni giuridiche corrette; dall'altro lato, era generica e indeterminata, priva di una critica specifica e di richieste puntuali, con indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto posti a sostegno.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
non presenta nessun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
La censura sulla motivazione è stata ritenuta non ammissibile in quanto non evidenziava un reale vizio motivazionale denunciabile in cassazione.
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, seguono le conseguenze economiche previste dal codice di rito, inclusa la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito riproporre in modo meramente reiterativo censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, se non si indica uno specifico errore logico o giuridico della motivazione impugnata.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico, argomentato e autosufficiente: non basta contestare genericamente la motivazione della sentenza, ma occorre indicare puntualmente le ragioni di diritto e i dati di fatto posti a fondamento della critica.
- La motivazione della sentenza di merito è censurabile in cassazione solo quando presenti un vizio effettivamente riconducibile ai limiti del sindacato di legittimità; la mera non condivisione della ricostruzione giudiziale non integra di per sé un vizio deducibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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