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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14159/2025 del 27/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

In una procedura di espropriazione presso terzi avviata per il recupero di un credito di importo modesto, la debitrice esecutata ha proposto opposizione all'esecuzione eccependo in compensazione un proprio controcredito. Nella fase di merito, la creditrice opposta ha chiesto non solo il rigetto dell'opposizione, ma anche l'accertamento di un proprio credito nei confronti della debitrice superiore a euro 5.100. Il Tribunale di Roma, ritenendo irrilevante tale domanda e valorizzando solo il credito originariamente azionato, ha declinato la competenza per valore in favore del Giudice di pace. La creditrice ha quindi proposto regolamento di competenza, deducendo da un lato la tardività della pronuncia di incompetenza e, dall'altro, l'erronea esclusione della domanda da essa proposta dal computo del valore della controversia.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, ritenendo che il giudice di merito potesse rilevare e decidere sulla competenza dopo aver reso integro il contraddittorio e senza che vi fosse una preclusione derivante dalla prima udienza. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la domanda con cui la creditrice chiede l'accertamento di un proprio controcredito rispetto a quello opposto in compensazione dalla debitrice integra una domanda riconvenzionale e, per il suo valore dichiarato superiore a euro 5.100, determina la competenza per valore del Tribunale. La Corte ha quindi dichiarato la competenza del Tribunale di Roma, davanti al quale il processo dovrà essere riassunto, compensando le spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 38 c.p.c.

    La questione di incompetenza per valore può essere rilevata e decisa dal giudice senza che sia configurabile una consumazione del potere di decisione già alla prima udienza, nel contesto processuale descritto.

  • art. 183 c.p.c.

    La prima udienza di trattazione non è considerata, nel ragionamento della Corte, un limite preclusivo tale da impedire la pronuncia sulla competenza nel caso concreto.

  • art. 7 c.p.c.

    È richiamato tra le norme invocate dalla parte ricorrente per sostenere l'erroneità della declaratoria di competenza per valore.

  • art. 10 c.p.c.

    Il valore della causa va determinato tenendo conto del cumulo delle domande proposte nello stesso processo nei confronti del medesimo soggetto, quando ciò incide sulla competenza per valore.

  • art. 17 c.p.c.

    Il criterio relativo al valore nelle esecuzioni forzate attiene alla competenza per valore e non a una competenza per materia o funzionale; pertanto va coordinato con la regola generale sul cumulo di domande.

  • art. 35 c.p.c.

    È richiamato tra le norme invocate dalla parte ricorrente per sostenere l'erroneità della statuizione sulla competenza.

  • art. 164 c.p.c.

    Anche l'eventuale nullità della domanda ulteriore non escluderebbe la potestà del giudice adito di esaminarla e di rilevarla per consentirne la sanatoria.

  • art. 92 c.p.c.

    Le spese possono essere compensate in presenza di ragioni ritenute idonee dalla Corte, anche oltre il dato letterale della norma, secondo il richiamo alla giurisprudenza costituzionale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la base procedurale richiamata per la riserva del deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel regolamento di competenza, la tardività della pronuncia sull'incompetenza non può essere affermata in modo astratto: occorre verificare se il giudice abbia prima reso integro il contraddittorio e solo dopo abbia deciso sulla competenza.
  • Ai fini della competenza per valore, la domanda proposta dall'attore in opposizione o dal creditore opposto va valutata secondo il suo contenuto sostanziale: se mira all'accertamento di un controcredito nei confronti della controparte, essa può integrare domanda riconvenzionale.
  • Il valore della controversia si determina considerando il cumulo delle domande proposte nello stesso processo contro il medesimo soggetto, quando tali domande incidono sulla competenza per valore.
  • Nel procedimento esecutivo, il criterio di valore proprio dell'esecuzione forzata non introduce una competenza funzionale autonoma, ma si coordina con la disciplina generale del cumulo delle domande.
  • L'eventuale vaghezza, pretestuosità o persino nullità della domanda ulteriore non sottrae al giudice adito il potere di conoscerla e di rilevarne i vizi per consentirne la sanatoria; ciò non elimina, di per sé, il rilievo della domanda ai fini della competenza, nei limiti dell'accertamento consentito in sede di regolamento.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaEspropriazione presso terziOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
IstitutiOnere della prova

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