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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16179/2024 del 18/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 26/02/2023 con cui la Corte di appello di Salerno ha rigettato l'istanza di revoca, previa sospensione, dell'ordine di demolizione derivante dalla sentenza dell'1/12/1998 (divenuta irrevocabile il 9/7/1999). Il ricorrente ha dedotto vizi di motivazione per averla esclusa la rilevanza della dichiarazione sostitutiva di atto notorio del geometra Califano e di altri documenti (estratto di mappa con grafico, aerofotogrammetria, relazione asseverata dell'ing. Bove, relazione dell'ing. D'Elia, certificato di residenza) che, secondo il ricorrente, dimostrerebbero che le opere abusive erano state edificate anteriormente al termine del 31/12/1993 o comunque prima del 26/11/1994. Con un secondo motivo invocava la violazione degli artt. 530 e 533 c.p.p. e il principio "in dubio pro reo", sostenendo che gli elementi prodotti avrebbero creato un dubbio favorevole all'imputato e giustificato l'accoglimento dell'incidente di esecuzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta e articolata la motivazione della Corte di appello di Salerno, che ha fondato il rigetto sull'insieme probatorio (verbali di sopralluogo del 6/6/1987, 26/11/1994, 6/3/1995 e 31/8/1995, nonché l'ammissione del Ruggiero) e su precedenti accertamenti giudiziali, dai quali emerge che il condono edilizio rilasciato dal Comune di Praiano è illegittimo in quanto le opere abusive sono proseguite oltre il termine del 31/12/1993. La Corte ha richiamato anche la sentenza del 19/9/2019 della Corte d'appello di Napoli, con cui fu respinta la richiesta di revisione fondata sull'asserita ultimazione delle opere prima del termine. Perciò le prove addotte dal ricorrente non hanno scalfito il convincimento già formatosi in precedenza. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 5.000 in favore della Cassa delle Ammende per il carattere defatigatorio e privo di fondatezza del ricorso.

Norme richiamate

  • artt. 530 e 533 cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente per sostenere l'applicazione del principio "in dubio pro reo" e la necessità che il dubbio favorevole incida sull'esito dell'incidente di esecuzione. Dalla sentenza emerge che la Corte non ha ritenuto sussistente un dubbio tale da modificare gli accertamenti già esistenti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Utilizzato dalla Corte per imporre al ricorrente l'onere del pagamento delle spese del procedimento in Cassazione in favore della parte pubblica e per giustificare la condanna alle somme a carico del ricorrente in ragione dell'inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per valutare se il ricorso fosse stato presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che, pur non essendo ravvisabile colpa grave, il procedimento era comunque strumentale e defatigatorio, giustificando un aumento equitativo della somma dovuta alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • In un incidente di esecuzione volto a ottenere la sospensione o revoca di un ordine di demolizione, la prova dell'epoca di esecuzione delle opere abusive deve essere chiara e integrata: dichiarazioni isolate di tecnici o documenti non decisivi possono non prevalere su più atti di sopralluogo e su accertamenti giudiziali consolidati.
  • Il principio "in dubio pro reo" trova applicazione solo se sussiste un dubbio rilevante e fondato che incida sul convincimento del giudice; mere inferenze o documenti contraddetti da sopralluoghi e sentenze non sono sufficienti a determinare l'applicazione del principio.
  • Le valutazioni motivazionali del giudice dell'esecuzione che si fondano su un ampio compendio probatorio e su precedenti sentenze definitive sono difficilmente censurabili in Cassazione, salvo errori di diritto o palesi omissioni logiche.
  • Ricorsi ripetuti o procedimenti esecutivi strumentali e privi di fondamento possono comportare oneri economici aggiuntivi per il ricorrente, sia a titolo di spese processuali sia mediante somme da versare alla Cassa delle Ammende; pertanto è consigliabile valutare cautamente la fondatezza delle ragioni prima di proporre impugnative multiple.
  • Per contestare l'illegittimità di un condono o la datazione delle opere abusive è preferibile produrre elementi probatori documentali e peritali con chiara datazione e, se possibile, contraddire o confutare esplicitamente i verbali di sopralluogo e le valutazioni già acquisite in giudicato.

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