Ordinanza n. 2497/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Toscana che aveva accolto il ricorso dell’AGCM contro la proroga di concessioni demaniali marittime disposta dal Comune di Viareggio
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I concessionari hanno proposto appello contro la sentenza del TAR Toscana e, in via incidentale, hanno chiesto la sospensione della sua efficacia esecutiva. Dal testo emergono, quali questioni controverse, la contestazione della giurisdizione amministrativa sull’azione di annullamento proposta dall’AGCM, la legittimità della delibera della Giunta comunale e delle successive determinazioni dirigenziali con cui erano state prorogate le concessioni demaniali marittime, nonché le questioni preliminari relative all’ammissibilità dell’intervento ad opponendum svolto in primo grado e alla legittimazione degli appellanti. Gli appellanti non hanno inoltre indicato puntualmente quale pregiudizio grave e irreparabile sarebbe derivato dall’esecuzione della sentenza nelle more del giudizio di merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare, ritenendo prima facie insussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. Quanto al fumus, ha affermato che l’azione di annullamento provvedimentale proposta dall’AGCM rientra indubbiamente nella giurisdizione amministrativa. Ha inoltre ritenuto che la delibera della Giunta comunale e le conseguenti determinazioni dirigenziali abbiano disposto una proroga delle concessioni demaniali marittime non pienamente coerente con il modello di proroga tecnica delineato dal d.l. n. 131/2024. Quanto al periculum in mora, l’appello è stato ritenuto privo di una puntuale allegazione del pregiudizio grave e irreparabile. Il Collegio ha riservato all’esame di merito le questioni di rito concernenti l’ammissibilità dell’intervento ad opponendum e la legittimazione all’appello. Le parti appellanti sono state condannate, in solido, alla rifusione delle spese della fase cautelare in favore dell’AGCM, liquidate complessivamente in euro 700,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
Disciplina la domanda cautelare in appello e costituisce la base normativa per la richiesta di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata.
Il modello di proroga tecnica delineato dal decreto è stato utilizzato come parametro prima facie per ritenere non pienamente coerenti le proroghe delle concessioni demaniali marittime disposte dal Comune.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la sospensione della sentenza impugnata richiede la verifica, anche prima facie, sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora; la carenza di uno solo dei due requisiti è sufficiente a respingere l’istanza.
- L’azione di annullamento proposta dall’AGCM contro provvedimenti amministrativi rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
- Una proroga di concessioni demaniali marittime non pienamente riconducibile al modello di proroga tecnica previsto dalla disciplina vigente presenta, già in sede cautelare, un profilo di illegittimità idoneo a escludere il fumus boni iuris dell’appello.
- Il periculum in mora non può essere affermato in modo generico: la parte che chiede la sospensione deve indicare puntualmente il pregiudizio grave e irreparabile suscettibile di verificarsi durante il giudizio di merito.
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