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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5709/2022 del 17/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per sei motivi la conferma della responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale: 1) contesta l'attribuzione a lui della sottrazione/occultamento delle scritture contabili, sostenendo che la contabilità fosse stata materialmente trattenuta dall'ex convivente ed amministratrice di fatto Eleonora Fabbo a fini ritorsivi; 2) censura la valutazione di attendibilità della teste Fabbo (art. 192 c.p.p.), lamentando mancata considerazione del suo coinvolgimento e possibile concorso; 3) deduce errore nella ricostruzione del dolo specifico, atteso il ruolo gestionale attribuito alla Fabbo e la mancata considerazione delle sue condizioni di responsabilità; 4) chiede la derubricazione del fatto in bancarotta documentale semplice; 5) contesta la ricostruzione della bancarotta patrimoniale (distrazione dei cespiti), sostenendo che le evidenze probatorie sono generiche e non dimostrano la disponibilità e distrazione a lui imputabile; 6) contesta il diniego delle attenuanti generiche, dovuto, secondo il ricorrente, all'omessa considerazione del comportamento ostruzionistico della Fabbo. In sostanza il ricorrente invoca l'esonero per fattore esterno (azione della Fabbo), rimettendo in discussione la valutazione di merito sulle prove e sull'attendibilità delle dichiarazioni a suo carico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ritiene le censure, in larga parte, riconducibili a una rivalutazione del merito e quindi non sindacabili in questa sede; valuta corretta la motivazione dei giudici di merito che hanno ritenuto provata la condotta di spoliazione del patrimonio sociale e l'occultamento/non consegna delle scritture contabili a carico dell'amministratore formale. La Corte richiama principi sul dovere dell'amministratore di diritto di custodire e consegnare le scritture e sull'onere di allegazione dell'imputato quando propone cause esimenti come la forza maggiore. Per questi motivi il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma (stimata in euro 3.000) a favore della Cassa (menzionata nella sentenza).

Norme richiamate

  • art. 216 legge fallimentare (L. fall.)

    La Corte ha richiamato il concetto che come beni del fallito si intendono quelli nella sfera di disponibilità del patrimonio indipendentemente dalla proprietà: ciò giustifica l'integrazione del reato di bancarotta patrimoniale per la distrazione di cespiti non rinvenuti.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla valutazione della credibilità delle dichiarazioni della teste Fabbo: la Corte ritiene che la verifica della credibilità soggettiva e dell'attendibilità oggettiva possa avvenire unitariamente e non richiede una sequenza tassativa, e che il potenziale coinvolgimento della teste non inficia di per sé l'utilizzabilità delle sue dichiarazioni se esse trovano riscontri.

  • art. 173, comma 1, disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Riferimento formale ai limiti di motivazione e deduzione dei motivi di ricorso che l'imputato doveva rispettare nella struttura dei sei motivi proposti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L'amministratore formale ha un obbligo diretto e personale di tenuta, conservazione e consegna delle scritture contabili: la sua responsabilità per bancarotta documentale non viene meno automaticamente per il fatto che terzi (anche amministratori di fatto) abbiano materialmente agito sui libri, salvo prova concreta e specifica che giustifichi l'esonero.
  • La mera prospettazione di una azione ritorsiva o di una sottrazione operata da terzi non è sufficiente: l'imputato deve allegare elementi e circostanze precise e riscontrabili (onere di allegazione) per far valere cause esimenti come la forza maggiore o la impossibilità di consegna.
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione globale e autonoma della prova: le censure che chiedono una diversa valutazione delle fonti probatorie o della credibilità dei testimoni sono, di regola, inammissibili se consistono in una riproposizione del merito.
  • La credibilità di una teste potenzialmente coinvolta nei fatti va valutata unitariamente sotto il profilo soggettivo e oggettivo; il suo possibile coinvolgimento non comporta automaticamente inutilizzabilità delle dichiarazioni se tali dichiarazioni trovano riscontri esterni o sono logicamente attendibili.
  • In tema di bancarotta patrimoniale la prova della precedente disponibilità dei beni può essere desunta anche dal bilancio sociale, se questo risulta intrinsecamente attendibile; l'assenza materiale dei beni iscritti in bilancio presso l'impresa fallita integra un elemento indiziario rilevante di distrazione.
  • Per beni del fallito, rilevanti ai fini del reato, rilevano gli elementi relativi alla sfera di disponibilità patrimoniale indipendentemente dalla titolarità formale della proprietà.
  • La negazione delle attenuanti generiche può essere motivata dai giudici di merito sulla base della capacità a delinquere, della mancata collaborazione e dell'assenza di segni di resipiscenza; tale valutazione è difficilmente sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.

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