Cassazione Civile, Ordinanza n. 26116/2022 del 05/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cittadino)
La controversia
Il ricorrente aveva promosso opposizione avverso un verbale di accertamento relativo a sanzione amministrativa. Nel giudizio di rinvio il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere perché il verbale era stato archiviato d'ufficio dalla Polizia Municipale, ma, applicando la soccombenza virtuale, poneva a carico del Comune solo parte delle spese, compensandole per un terzo quanto al giudizio di cassazione e al giudizio di rinvio. Con l'unico motivo di ricorso si denunciava la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la compensazione parziale delle spese fosse illegittima, non ricorrendo ragioni gravi ed eccezionali idonee a derogare al principio di soccombenza, tanto più perché già in precedenza l'orientamento di legittimità risultava favorevole all'opponente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata la censura: ha affermato che la compensazione delle spese disposta dal giudice di merito in relazione al giudizio di cassazione e al giudizio di rinvio violava l'art. 92 c.p.c., poiché la sopravvenuta archiviazione del verbale non integrava di per sé ragioni gravi ed eccezionali tali da giustificare la deroga al principio di soccombenza. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha condannato il Comune al pagamento integrale delle spese dei precedenti gradi di legittimità e di rinvio, liquidando anche le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
richiamato come norma che esprime il principio di soccombenza nella regolazione delle spese di lite
interpretato nel senso che la compensazione delle spese è consentita solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, non ravvisabili nella mera archiviazione d'ufficio del verbale impugnato
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
richiamato per la proposta del relatore e il procedimento camerale
Massime di principio
- Nel regolamento delle spese di lite, la regola è quella della soccombenza; la compensazione costituisce deroga eccezionale e richiede una specifica motivazione fondata su ragioni gravi ed eccezionali.
- La sopravvenuta cessazione della materia del contendere non giustifica automaticamente la compensazione delle spese, se la parte che risulta sostanzialmente soccombente poteva già essere ritenuta tale alla luce dell'orientamento giurisprudenziale esistente.
- Quando il giudice di merito liquida le spese applicando la soccombenza virtuale, deve comunque rispettare i limiti dell'art. 92 c.p.c. e non può compensare in assenza dei presupposti normativi.
- In sede di legittimità, la Corte può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito sulla sola questione delle spese quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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