Cassazione Penale, Sentenza n. 40593/2024 del 05/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale impugnava l'ordinanza del magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia che aveva dichiarato estinta per decorso del tempo la pena pecuniaria (ammenda €17.950,00) irrogata con sentenza irrevocabile del 16/10/2016. Il motivo del ricorso era che l'iscrizione a ruolo della cartella di pagamento era avvenuta il 9/06/2021, cioè prima del compimento del termine quinquennale (16/10/2021), per cui l'esecuzione coattiva era già iniziata e la pena non poteva considerarsi estinta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, secondo il regime previgente alla riforma (d.lgs. n.150/2022), il termine per l'estinzione della pena pecuniaria decorre dall'irrevocabilità della sentenza, cessa di decorrere con l'inizio dell'esecuzione individuato nell'iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento e non è soggetto a cause di sospensione o interruzione. Poiché l'iscrizione a ruolo è avvenuta il 9/06/2021, prima del compimento del quinquennio, l'ordinanza impugnata che aveva dichiarato estinta la pena è stata annullata e la causa rinviata al magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia in diversa persona per nuovo giudizio.
Norme richiamate
comma 2 (termine quinquennale richiamato sulla decorrenza dell'estinzione della pena pecuniaria)
La Corte utilizza l'art.173 per individuare il termine di legge (5 anni) entro il quale valutare l'eventuale estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo
Si è affermato che il termine decorre in linea di principio dall'irrevocabilità della sentenza; la disposizione contiene anche la previsione sulla possibile decorrenza differita in caso di sottrazione volontaria all'esecuzione, ma la Corte ricostruisce la disciplina ritenendo centrale l'irrevocabilità e la possibilità di far cessare la decorrenza con l'iscrizione a ruolo
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
art. 97, commi 2 e 3 (richiamato)
La Corte chiarisce che la nuova disciplina non è applicabile al caso di specie perché il reato è anteriore all'entrata in vigore del decreto; pertanto si applicano le norme previgenti
Richiamato nella ricostruzione dottrinale/giurisprudenziale per distinguere gli atti autoritativi che producono effetti indipendentemente dalla conoscenza del destinatario; la Corte usa il principio per sostenere che l'iscrizione a ruolo manifesta l'esercizio della pretesa punitiva dello Stato
Massime di principio
- Per i reati commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022, il termine per l'estinzione della pena pecuniaria decorre dall'irrevocabilità della sentenza e non conosce cause di sospensione o interruzione.
- L'inizio dell'esecuzione, capace di far cessare la decorrenza del termine estintivo, si identifica con l'iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento: se tale iscrizione avviene prima del compimento del termine, la pena non è estinta.
- La notifica della cartella di pagamento può essere idonea a manifestare l'esercizio della pretesa (secondo giurisprudenza alternativa), ma l'iscrizione a ruolo è considerata dalla Corte manifestazione univoca e sufficiente dell'inizio dell'esecuzione.
- In situazioni analoghe occorre verificare con precisione le date rilevanti: data di irrevocabilità della sentenza, data di iscrizione a ruolo della cartella esattoriale e, se pertinente, data di notificazione; la presenza di iscrizione a ruolo anteriormente alla scadenza del termine impedisce la dichiarazione di estinzione.
- Se il fatto è successivo all'entrata in vigore della riforma (d.lgs. n.150/2022) va invece valutata l'applicabilità della nuova disciplina, che potrebbe mutare i criteri di decorrenza e sospensione/interruzione.
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