Cassazione Penale, Sentenza n. 4435/2022 del 08/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato con unico motivo per vizio della motivazione (carente, contraddittoria e manifestamente illogica) la parte della sentenza che ha ritenuto la sua responsabilità per il reato di rapina a titolo di concorso ordinario ex art. 110 c.p., escludendo invece il concorso anomalo ex art. 116 c.p. La doglianza si fonda sulla contraddittorietà della valutazione dei fatti: la Corte aveva riconosciuto un accordo iniziale per una spedizione punitiva e la mancanza di elementi che permettessero al ricorrente di prevedere la volontà del correo di impossessarsi violentemente dei beni, ma al contempo ha ritenuto che le modalità dello strappo del borsello fossero indicative dell'accettazione del rischio del reato più grave, senza spiegare coerentemente come questi elementi potessero convivere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio relativo al capo A) (rapina), disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per un nuovo giudizio volto a verificare se sussistano le condizioni per il riconoscimento della circostanza attenuante del concorso anomalo ai sensi dell'art. 116 c.p. Ha dichiarato irrevocabile l'accertamento di responsabilità per il reato di lesioni (capo B), sul quale non era stato proposto motivo di ricorso.
Norme richiamate
Il concorso ordinario si configura quando il compartecipe ha previsto e accettato il rischio della commissione del delitto diverso e più grave materialmente commesso da altro concorrente.
Il concorso anomalo è una circostanza attenuante applicabile quando l'agente non ha concretamente preveduto il fatto più grave, ma avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione concordata usando la diligenza dovuta.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma procedurale richiamata in relazione alle forme di esame del ricorso in Cassazione, applicata per la trattazione del ricorso nel caso di specie.
Sez. 3, n. 44266 del 03/04/2013 (De Luca)
Giurisprudenza che spiega la distinzione tra concorso ordinario e concorso anomalo in relazione alla previsione e accettazione del rischio da parte del compartecipe.
Sez. 1, n. 4330 del 15/11/2011 (Camko)
Precedente che sottolinea i criteri per valutare la responsabilità del compartecipe quando il fatto più grave è materialmente commesso da altro concorrente.
Sez. 6, n. 32209 del 29/04/2010 (Amadio)
Decisione che afferma che il concorso anomalo ricorre anche quando l'autore materiale del reato più grave ha agito sin dall'inizio e senza comunicarlo ai correi, con rilievo sul diverso regime sanzionatorio.
Massime di principio
- Per distinguere concorso ordinario (art.110) da concorso anomalo (art.116) valutare se il compartecipe ha previsto e accettato il rischio del reato più grave o se invece non lo ha previsto ma lo avrebbe potuto considerare logicamente prevedibile con la diligenza dovuta.
- Analizzare fattualmente l'accordo iniziale, i ruoli assegnati, le modalità dell'azione (repentina o concertata) e il comportamento del compartecipe (dissociazione o assenso) per stabilire la tipologia di concorso.
- Se l'impossessamento di beni avviene in modo improvviso e non prevedibile rispetto al programma criminoso concordato, è più probabile il riconoscimento del concorso anomalo e quindi un trattamento attenuante.
- La motivazione deve essere coerente: contraddizioni sulla prevedibilità o sull'accettazione del rischio possono determinare l'annullamento parziale e il rinvio per nuovo esame.
- L'annullamento disposto per vizi motivazionali può riguardare solo parti della decisione (es. trattamento sanzionatorio) mentre accertamenti non impugnati rimangono irrevocabili.
- In sede di rinvio la Corte d'appello dovrà valutare specificamente l'esistenza dei requisiti dell'art.116 c.p. e, se riconosciuta, ricalcolare la pena applicando la circostanza attenuante.
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