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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40635/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per furto in abitazione pronunciata in primo grado non risulta riformata dalla presente decisione, poiché la Corte si pronuncia solo sull'impugnazione e sulla sua inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Genova che aveva dichiarato inammissibile, per genericità dei motivi, il suo appello avverso la sentenza di primo grado di condanna per furto in abitazione. Nel ricorso si censurava la decisione di appello, ma la Corte di cassazione rileva che l'unico motivo è a sua volta generico, perché non si confronta con la ratio decidendi della declaratoria di inammissibilità dell'appello e si limita a una disamina del fatto, senza contrastare specificamente il rilievo di genericità dei motivi di gravame.

Norme richiamate

  • art. 591 c.p.p.

    Richiamato implicitamente quale base della declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione per genericità dei motivi.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre una disamina del fatto.
  • La censura contro una declaratoria di inammissibilità dell'appello deve aggredire puntualmente la ragione posta a base della decisione impugnata; un motivo che non lo faccia è qualificabile come generico.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti indicati dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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