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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16404/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da una proprietaria di fondo confinante contro il vicino che aveva demolito e ricostruito un edificio con ampliamento in sopraelevazione, in violazione della distanza minima dal confine prevista dal regolamento edilizio comunale vigente all'epoca. In primo grado la domanda di demolizione fu rigettata; in appello fu invece ritenuta trattarsi di nuova costruzione soggetta alla distanza minima, senza applicazione della deroga del fronte continuo. In cassazione intervenne uno ius superveniens più favorevole al costruttore, in forza del quale la costruzione poteva essere mantenuta alla distanza inferiore. Il giudizio di rinvio dichiarò inammissibile e comunque infondata la domanda risarcitoria della originaria attrice e dispose la compensazione integrale delle spese dei gradi successivi al primo, ponendo però le spese di c.t.u. a carico del convenuto. Con il ricorso per cassazione il convenuto censurava, con due motivi, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.: con il primo motivo lamentava che la Corte d'appello avesse addossato integralmente le spese di c.t.u. alla parte totalmente vittoriosa; con il secondo contestava la compensazione delle spese, ritenendo insussistenti i giusti motivi, poiché lo ius superveniens aveva eliminato solo la tutela ripristinatoria e non quella risarcitoria per il periodo anteriore alla modifica normativa.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha ritenuto che le spese di consulenza tecnica d'ufficio rientrino nel regime delle spese processuali ex artt. 91 ss. c.p.c. e che non possano essere poste, neppure in parte, a carico della parte integralmente vittoriosa; ha invece escluso che fosse censurabile la compensazione delle spese giudiziali, poiché la compensazione non integra una condanna ma solo l'esclusione del rimborso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese processuali, comprese quelle di c.t.u., seguono la soccombenza; la parte integralmente vittoriosa non deve sopportarne alcuna quota.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è possibile nei casi previsti dalla norma previgente richiamata dalla Corte, e la sua statuizione non è equiparabile a una condanna alle spese, ma solo all'esclusione del rimborso.

  • art. 2 n.t.a. (1999)

    Lo ius superveniens ha eliminato l'obbligo di rispetto delle distanze minime dal confine, incidendo sulla possibilità di mantenere la costruzione già ultimata.

Massime di principio

  • Le spese di consulenza tecnica d'ufficio seguono il regime generale delle spese processuali e non possono essere definitivamente poste, neppure in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa.
  • Quando la decisione sulle spese è fondata sulla soccombenza, lo ius superveniens che ha inciso sull'esito sostanziale della lite non giustifica, di per sé, l'addebito delle spese alla parte vittoriosa.
  • La compensazione delle spese non è una condanna alle spese, ma soltanto esclusione del diritto al rimborso; perciò la relativa statuizione non integra, di regola, violazione dell'art. 91 c.p.c. solo per il fatto di essere stata disposta.
  • In presenza di una domanda originariamente ripristinatoria poi resa priva di utilità dallo ius superveniens, resta distinto il tema della regolazione delle spese da quello dell'eventuale risarcibilità del pregiudizio maturato nel periodo anteriore al mutamento normativo.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteCompravendita immobiliareProprietà
RamiProcesso civileImmobiliareDiritti reali
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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