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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16110/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 07/06/2023 che, rideterminata la pena a 2 anni 8 mesi e 20 giorni di reclusione e 600 euro di multa per i reati di furto aggravato, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, aveva confermato la misura di sicurezza dell'espulsione dall'Italia a pena espiata. Il ricorrente prospettava tre censure: (1) illegittimità della misura di sicurezza dell'espulsione ai sensi dell'art. 19, comma 1, legge n. 286/1998, per presunta convivenza con cittadina italiana (legame famigliare stabile); (2) vizio di motivazione nella dosimetria della pena (pena base, aumenti per continuazione, diniego delle circostanze attenuanti generiche nonostante la giovane età); (3) vizio di motivazione nella ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 61, n. 5 c.p. (minorata difesa per il tempo notturno) rispetto al furto consumato nel centro di Modena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi: (1) il primo motivo è generico e privo di documentazione idonea a provare il legame familiare invocato; inoltre la questione era fondata in appello su presupposti fattuali diversi, sicché non è sindacabile in cassazione una questione sostanzialmente nuova; (2) il secondo motivo è generico e attiene alla valutazione discrezionale della dosimetria della pena, materia di competenza del giudice di merito ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p., non sindacabile in assenza di arbitrarietà o illogicità; (3) il terzo motivo è inammissibile perché non proposto in appello e, comunque, non appare manifestamente illogico ritenere che la commissione del furto in ore notturne possa integrare l'aggravante di cui all'art. 61, n. 5 c.p. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • legge n. 286/1998, art. 19, comma 1

    La norma limita l'espulsione quando sussistono legami familiari stabili con cittadini italiani; per ottenerne l'applicazione è necessario provare concretamente il legame, valutazione che rimane affidata al giudice di merito e non può essere introdotta in cassazione con presupposti fattuali nuovi.

  • codice penale, art. 61, n. 5

    L'aggravante per minorata difesa può trovare integrazione anche per la commissione in ore notturne se ciò ha concretamente ostacolato la pubblica o privata difesa; la mera presenza del reato di notte può essere idonea a integrare l'aggravante salvo circostanze che neutralizzino tale effetto.

  • codice penale, artt. 132 e 133

    La determinazione della pena, comprese le graduazioni relative a circostanze aggravanti/attenuanti e alla continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la Corte di legittimità interviene solo in presenza di arbitrio o di motivazione manifestamente illogica.

  • Cass. sez. 2, n. 29707/2017 (principio Galdi)

    Non sono deducibili in cassazione questioni che non siano state oggetto di motivi di gravame in sede di appello; evita che in sede di legittimità si impugni con presupposti fattuali intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello.

  • Cass. sez. U, n. 40275/2021 (Cardellini)

    Conferma che la commissione del reato in tempo di notte può integrare l'aggravante della minorata difesa anche in assenza di ulteriori dati se la pubblica o privata difesa sia rimasta concretamente ostacolata.

Massime di principio

  • In cassazione non si possono sollevare questioni di fatto fondate su presupposti diversi da quelli trattati in appello: le nuove deduzioni fattuali sono inammissibili.
  • Per ottenere il riesame di misure che dipendono da legami familiari (es. divieto di espulsione ex art.19 L.286/1998) è necessario produrre documentazione probatoria adeguata già nei gradi di merito; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • La dosimetria della pena (pena base, aumenti per continuazione, valutazione delle attenuanti) rientra nella discrezionalità del giudice di merito ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.; la Corte di cassazione interviene solo per motivazioni arbitrarie o illogiche.
  • La commissione di un furto in ore notturne può costituire, di per sé, una circostanza aggravante ex art. 61 n. 5 c.p., quando riduca concretamente la possibilità di difesa; è però necessaria una valutazione della concreta situazione di minorata difesa.
  • Chi impugna in Cassazione deve allegare e documentare i fatti che assumono rilevanza ai fini del gravame; la genericità e l'assenza di prove documentali rendono il ricorso inammissibile.
  • Le impugnazioni inammissibili possono comportare condanne alle spese processuali e sanzioni pecuniarie (es. somme a favore della Cassa delle ammende).

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