Cassazione Penale, Sentenza n. 16110/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 07/06/2023 che, rideterminata la pena a 2 anni 8 mesi e 20 giorni di reclusione e 600 euro di multa per i reati di furto aggravato, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, aveva confermato la misura di sicurezza dell'espulsione dall'Italia a pena espiata. Il ricorrente prospettava tre censure: (1) illegittimità della misura di sicurezza dell'espulsione ai sensi dell'art. 19, comma 1, legge n. 286/1998, per presunta convivenza con cittadina italiana (legame famigliare stabile); (2) vizio di motivazione nella dosimetria della pena (pena base, aumenti per continuazione, diniego delle circostanze attenuanti generiche nonostante la giovane età); (3) vizio di motivazione nella ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 61, n. 5 c.p. (minorata difesa per il tempo notturno) rispetto al furto consumato nel centro di Modena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi: (1) il primo motivo è generico e privo di documentazione idonea a provare il legame familiare invocato; inoltre la questione era fondata in appello su presupposti fattuali diversi, sicché non è sindacabile in cassazione una questione sostanzialmente nuova; (2) il secondo motivo è generico e attiene alla valutazione discrezionale della dosimetria della pena, materia di competenza del giudice di merito ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p., non sindacabile in assenza di arbitrarietà o illogicità; (3) il terzo motivo è inammissibile perché non proposto in appello e, comunque, non appare manifestamente illogico ritenere che la commissione del furto in ore notturne possa integrare l'aggravante di cui all'art. 61, n. 5 c.p. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge n. 286/1998, art. 19, comma 1
La norma limita l'espulsione quando sussistono legami familiari stabili con cittadini italiani; per ottenerne l'applicazione è necessario provare concretamente il legame, valutazione che rimane affidata al giudice di merito e non può essere introdotta in cassazione con presupposti fattuali nuovi.
L'aggravante per minorata difesa può trovare integrazione anche per la commissione in ore notturne se ciò ha concretamente ostacolato la pubblica o privata difesa; la mera presenza del reato di notte può essere idonea a integrare l'aggravante salvo circostanze che neutralizzino tale effetto.
codice penale, artt. 132 e 133
La determinazione della pena, comprese le graduazioni relative a circostanze aggravanti/attenuanti e alla continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la Corte di legittimità interviene solo in presenza di arbitrio o di motivazione manifestamente illogica.
Cass. sez. 2, n. 29707/2017 (principio Galdi)
Non sono deducibili in cassazione questioni che non siano state oggetto di motivi di gravame in sede di appello; evita che in sede di legittimità si impugni con presupposti fattuali intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello.
Cass. sez. U, n. 40275/2021 (Cardellini)
Conferma che la commissione del reato in tempo di notte può integrare l'aggravante della minorata difesa anche in assenza di ulteriori dati se la pubblica o privata difesa sia rimasta concretamente ostacolata.
Massime di principio
- In cassazione non si possono sollevare questioni di fatto fondate su presupposti diversi da quelli trattati in appello: le nuove deduzioni fattuali sono inammissibili.
- Per ottenere il riesame di misure che dipendono da legami familiari (es. divieto di espulsione ex art.19 L.286/1998) è necessario produrre documentazione probatoria adeguata già nei gradi di merito; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
- La dosimetria della pena (pena base, aumenti per continuazione, valutazione delle attenuanti) rientra nella discrezionalità del giudice di merito ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.; la Corte di cassazione interviene solo per motivazioni arbitrarie o illogiche.
- La commissione di un furto in ore notturne può costituire, di per sé, una circostanza aggravante ex art. 61 n. 5 c.p., quando riduca concretamente la possibilità di difesa; è però necessaria una valutazione della concreta situazione di minorata difesa.
- Chi impugna in Cassazione deve allegare e documentare i fatti che assumono rilevanza ai fini del gravame; la genericità e l'assenza di prove documentali rendono il ricorso inammissibile.
- Le impugnazioni inammissibili possono comportare condanne alle spese processuali e sanzioni pecuniarie (es. somme a favore della Cassa delle ammende).
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