Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19282/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Roma del 27/10/2020 che aveva disposto il riconoscimento in Italia di un provvedimento emesso dall'autorita' giudiziaria dei Paesi Bassi (23/10/2018) che aveva irrogato una sanzione pecuniaria di 94 euro per eccesso di velocita' (11 km/h oltre il limite in centro abitato). Il ricorrente deduce l'ineseguibilita' del provvedimento ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n.37/2016 per incompletezza del certificato trasmesso: il certificato non attesterebbe l'avvenuta presentazione di un ricorso avverso la decisione straniera né l'eventuale mancata pronuncia sul gravame nei termini di legge (si invoca anche il meccanismo del silenzio-assenso della normativa straniera).

La decisione

Il ricorso e' stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e genericita' del motivo. La Corte ha rilevato che non vi e' prova che un ricorso avverso la decisione straniera sia stato proposto nei termini e nelle forme previste dalla legge dei Paesi Bassi, nè che, se regolarmente proposto, la mancata decisione produca l'accoglimento per silenzio-assenso. Pertanto nulla giustifica mettere in dubbio l'attestazione del certificato circa il passaggio in giudicato del provvedimento straniero. La circostanza che il ricorrente abbia poi pagato la sanzione e' irrilevante rispetto alla valutazione del riconoscimento. Per effetto dell'inammissibilita', ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; la sentenza e' stata inviata alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n.69/2005.

Norme richiamate

  • art. 12, d.lgs. n. 37/2016

    Richiamata dal ricorrente per sostenere che l'incompletezza del certificato (mancata attestazione dell'appello e della mancata pronuncia nei termini) renderebbe ineseguibile il provvedimento straniero; la Corte ha ritenuto che la semplice mancanza di tale attestazione, senza prova che il ricorso sia stato effettivamente e tempestivamente proposto o che la legge dello Stato richiedente preveda silenzio-assenso favorevole, non impedisce il riconoscimento.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Stabilisce l'obbligo di condannare il proponente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile per manifesta infondatezza; applicato dalla Corte per fissare la somma in euro 3.000.

  • art. 22, comma 5, legge n.69/2005

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia; la Corte ha disposto l'invio degli atti alla cancelleria ai sensi di tale disposizione.

  • Corte Costituzionale, sentenza n.186 del 13/06/2000

    Citata in riferimento al principio secondo cui la condanna per spese e ammenda e' dovuta salvo assenza di colpa del proponente; la Corte ha ritenuto che non sussistesse tale assenza di colpa.

Massime di principio

  • La mera incompletezza formale del certificato trasmesso dall'autorita' straniera non basta, da sola, a impedire il riconoscimento di un provvedimento estero: il ricorrente deve fornire prove concrete che un ricorso e' stato effettivamente proposto nei termini e che, secondo la legge dello Stato straniero, la mancata pronuncia produca effetti favorevoli (es. silenzio-assenso).
  • Il giudice italiano verifica l'esistenza di elementi che impediscano di ritenere il provvedimento straniero definitivo; l'onere probatorio circa l'esistenza e l'efficacia di impugnazioni introdotte all'estero grava sul soggetto che le invoca.
  • Il pagamento della sanzione intervenuto successivamente non incide sulla valutazione del riconoscimento dello stato di definitiva esecutivita' del provvedimento straniero, essendo rilevante per l'esecuzione ma non per la fase di riconoscimento.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato o generico il giudice puo' dichiararne l'inammissibilita' e irrogare sanzioni per spese e ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; e' quindi consigliabile valutare la solidita' delle censure prima di proporre impugnazioni.
  • Quando si contesta la validita' di certificati stranieri e si invoca la normativa del paese terzo (per es. regole di silenzio-assenso), e' opportuno allegare documentazione probatoria sulla normativa estera e, se necessario, traduzioni e certificazioni ufficiali che dimostrino l'esistenza e gli effetti del ricorso nel procedimento estero.
  • Per evitare l'inammissibilita', il ricorrente deve replicare concretamente alle osservazioni della Corte spiegando perche' il certificato e' inesatto o incompleto e fornendo prove che giustifichino il diniego del riconoscimento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.