Cassazione Penale, Ordinanza n. 29929/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente, condannato per truffa e associazione per delinquere, ha proposto ricorso deducendo errata applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla pena. In particolare ha contestato: a) l'illegittimità della pena per la definizione degli aumenti per la continuazione, che sarebbero stati tutti fissati nella stessa misura; b) l'erroneo computo della diminuzione per le circostanze attenuanti generiche, riconosciute per la giovane età dell'imputato ma applicate solo sulla pena base, con successivi aumenti per la continuazione. Il procedimento era stato definito con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, quando il procedimento è definito con concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., la rinuncia dell'interessato alle questioni rientranti nell'accordo sulla pena preclude non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma anche il successivo giudizio di legittimità, pure su profili rilevabili d'ufficio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il concordato in appello, quando definisce il procedimento su questioni rinunciate dall'interessato in funzione dell'accordo sulla pena, preclude la cognizione del giudice di secondo grado e produce effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità.
Non espressamente richiamato nel testo; nessuna interpretazione ricavabile con certezza.
Massime di principio
- La definizione del procedimento con concordato in appello comporta la rinuncia alle questioni oggetto dell'accordo sulla pena e impedisce di riproporle in cassazione, anche se astrattamente rilevabili d'ufficio.
- In presenza di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il controllo di legittimità non può essere utilizzato per censurare aspetti della determinazione della pena che siano stati accettati nell'accordo.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando investe profili della pena coperti dalla preclusione derivante dal patteggiamento/concordato in appello.
- La preclusione processuale conseguente all'accordo in appello opera in modo esteso, incidendo sull'intero svolgimento processuale successivo, compreso il giudizio di cassazione.
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