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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00411/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza del motivo e perché non dedotto con l'atto di appello, che riguardava solo il trattamento sanzionatorio. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La persona condannata in appello ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 21/05/2024, contestando l'affermazione di responsabilità per detenzione di stupefacente a fini di cessione in relazione a un episodio di eroina. Dal testo risulta che in appello era stata censurata solo la componente sanzionatoria, mentre in cassazione il ricorso ha investito anche la responsabilità penale. La Corte rileva che il motivo era nuovo rispetto ai motivi di appello e, comunque, manifestamente infondato perché la detenzione ai fini di cessione era stata desunta dall'osservazione di due tossicodipendenti che si erano recati nel locale per contattare l'imputato e dal sequestro di 23 dosi di eroina.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90

    La detenzione di stupefacente a fini di cessione integra la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; la prova può desumersi dal contesto fattuale, dalle modalità dell'osservazione di operanti e dal sequestro delle dosi.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando introduce una censura nuova, non devoluta con l'atto di appello, specie se l'appello aveva riguardato solo il trattamento sanzionatorio.
  • Ai fini della configurabilità della detenzione di stupefacente a fini di cessione, il giudizio di responsabilità può fondarsi su elementi fattuali convergenti, quali il comportamento dei soggetti che si recano sul luogo per contattare l'imputato e il rinvenimento di plurime dosi della sostanza.
  • La manifesta infondatezza del motivo consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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