Cassazione Penale, Sentenza n. 24330/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Fergemberger impugnava l'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo disposto dal GIP (11/12/2024) nell'ambito di un'indagine per associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e plurimi reati tributari. Denunciava: (a) che era indagato solo per art. 416, commi 2 e 5, come prestanome della Impianti S&N s.r.l., quindi non era concretamente raggiunto da contestazioni ex d.lgs. 74/2000 e l'art. 12-bis e l'art. 240-bis c.p. non dovevano trovare applicazione; (b) che il sequestro sulla Impianti S&N s.r.l. doveva comunque essere limitato alla somma indicata di € 8.151,13 quale prezzo del reato tributario di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000; (c) che quanto al sequestro diretto della somma di € 16.180,82 sul suo conto personale non era stata dimostrata la somma effettivamente percepita dal singolo sodale come profitto del reato, mancando prova del nesso di derivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo in parte. Ha dichiarato inammissibili le doglianze concernenti il sequestro nei confronti della società Impianti S&N s.r.l., rilevando la carenza di interesse dell'indagato non titolare del bene e l'assenza di procura speciale in caso di impugnazione per conto della società. Ha invece accolto il motivo relativo al sequestro diretto della somma di € 16.180,82 sul conto intestato a Fergemberger, ritenendo la motivazione del Tribunale apparente e insufficiente rispetto all'obbligo di provare il nesso di derivazione del denaro dal reato (richiamando il principio delle Sezioni Unite Massini). Per tale somma l'ordinanza è stata annullata e la vicenda rinviata al Tribunale della Spezia per nuovo giudizio; per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Disciplina il reato di associazione per delinquere; qui il ricorrente è indagato come prestanome nell'ambito dell'associazione.
Riferiti alla confisca e misure patrimoniali in relazione ai reati; la Corte segnala che l'art. 240-bis non può essere esteso oltre i reati effettivamente contestati.
Norma tributaria richiamata nel decreto di sequestro; la Corte osserva che la sua applicazione necessita di corretta imputazione del reato fiscale alla persona soggetta al sequestro.
Norma richiamata nel provvedimento impugnato, parte del quadro normativo dei reati tributari invocati.
Norma relativa ad specifico reato tributario; la somma di € 8.151,13 è stata indicata come prezzo del reato contestato alla società.
art. 322 e 322-bis cod. proc. pen.
Citate in motivazione giurisprudenziale come norme settoriali sulle impugnazioni cautelari reali e interesse all'impugnazione.
art. 538 e art. 591 cod. proc. pen.
Norme generali sull'interesse all'impugnazione richiamate per sostenere la necessità di un interesse concreto alla restituzione del bene per proporre il riesame.
art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Dispositivo procedurale invocato per il rinvio al Tribunale competente dopo l'annullamento parziale dell'ordinanza.
Massime di principio
- Un soggetto non titolare formale del bene sequestrato (es. la società) ha interesse a impugnare il sequestro solo se agisce con titolo e procura adeguata e mira concretamente alla restituzione; altrimenti il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
- Per il sequestro diretto di somme di denaro come 'profitto' del reato è necessaria la prova del nesso di derivazione causale tra il denaro e il reato: la mera indicazione della natura del reato o l'appartenenza del conto all'indagato non è sufficiente.
- In ipotesi di reati plurisoggettivi (sodalizi) occorre specificare e dimostrare quale quota del profitto sia effettivamente imputabile al singolo sodale per giustificare il sequestro a suo carico.
- La qualificazione del sequestro come diretto (confisca diretta) o per equivalente dipende dalla prova del nesso di pertinenzialità; in assenza di tale prova la misura deve essere considerata sequesro per equivalente e la motivazione deve tenere conto della funzione recuperatoria della confisca.
- Se la motivazione del giudice del riesame è apparente o non affronta gli elementi essenziali richiesti dalla giurisprudenza di legittimità (es. Sez. U. Massini), la Cassazione annulla limitatamente alla parte difettosa e rinvia per nuovo esame.
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