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Sentenza

Sentenza del 15/06/2020 n. 407 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Irap - Presone fisiche titolari di reddito d'impresa - Presupposto dell'imposta - Autonoma organizzazione - Accertamento in concreto - Necessità - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2008-2012, per complessivi 2.606,32 euro, sostenendo che l’attività fosse priva di autonoma organizzazione. Dopo il silenzio-rifiuto dell’Agenzia e il rigetto del ricorso da parte della CTP di Firenze, ha impugnato tale decisione, richiamando pronunce della Cassazione e sostenendo che l’esenzione per assenza di organizzazione potesse applicarsi anche all’imprenditore individuale e al piccolo imprenditore.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Firenze ha respinto l’appello, confermando il rigetto della domanda di rimborso. Ha ritenuto che, per chi esercita un’impresa commerciale, l’organizzazione economica sia connaturata all’attività d’impresa e non debba essere verificata caso per caso ai fini IRAP; la verifica concreta è invece necessaria per il lavoro autonomo. Il contribuente è stato condannato alle spese del grado, liquidate in 800 euro per compensi, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

    Per l'imprenditore, quindi, l'esistenza di una attività "econbmica organizzata" è strettamente connessa all'esistenza stessa dell'impresa e, quindi, non occorre verificare in concreto la presenza o meno dei presupposti per l'IRAP (autonoma organizzazione) nel caso di un soggetto esercente un'impresa commerciale, come il Sig. F. S..

    Per l’impresa commerciale, l’organizzazione richiesta come presupposto dell’IRAP si considera insita nell’attività d’impresa: non è necessario un accertamento concreto ulteriore della sua autonomia o consistenza.

  • Art. 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

    Nel caso di specie, il Sig. F. esercita un'attività d 'impresa, dedita al commercio di oggetti d'arte, come comprovato dall'iscrizione fm dal 1996 al Registro delle Imprese, in cui risulta iscritto con il n. FI - 1996 - 3XX7. Inoltre, lo stesso contribuente nelle dichiarazioni presentate ha indicato i redditi percepiti dalla propria attività nel quadro RG, destinato ai redditi di impresa.

    La disposizione individua tra i soggetti passivi IRAP le persone fisiche che esercitano attività commerciali. Nel caso deciso, l’iscrizione al Registro delle Imprese e la dichiarazione dei redditi nel quadro RG hanno confermato la natura imprenditoriale dell’attività del contribuente.

  • Art. 2082 del codice civile

    Il codice civile qualifica imprenditore "chi esercita professionalmente una attività "economica organizzata" al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi' (art. 2082 c.c.) e piccolo imprenditore "i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano "un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti dellafamiglia" (art. 2083 c.c.). Per l'imprenditore, quindi, l'esistenza di una attività "econbmica organizzata" è strettamente connessa all'esistenza stessa dell'impresa.

    La definizione civilistica dell’imprenditore presuppone un’attività economica organizzata; la Commissione ha utilizzato tale elemento per ritenere l’organizzazione connaturata all’impresa commerciale anche ai fini IRAP.

  • Art. 2083 del codice civile

    Il codice civile qualifica imprenditore "chi esercita professionalmente una attività "economica organizzata" al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi' (art. 2082 c.c.) e piccolo imprenditore "i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano "un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti dellafamiglia" (art. 2083 c.c.).

    La norma definisce il piccolo imprenditore in base alla prevalenza del lavoro proprio e familiare. La decisione non ritiene però tale qualifica sufficiente a escludere l’IRAP per l’impresa commerciale.

Massime di principio

  • Per una persona fisica che esercita un’impresa commerciale, la sentenza considera l’organizzazione inerente alla stessa attività d’impresa; non riconosce quindi l’esclusione dall’IRAP sulla sola base delle ridotte dimensioni o dell’assenza di dipendenti o capitali, senza che questi elementi siano stati autonomamente esaminati nel caso.
  • Per il lavoro autonomo, diversamente dall’impresa commerciale, l’esistenza dell’autonoma organizzazione va accertata in concreto: può risultare assente e incidere sull’assoggettamento all’IRAP.
  • Nel qualificare l’attività, sono rilevanti gli elementi che ne attestano la natura imprenditoriale, tra cui l’iscrizione al Registro delle Imprese e la dichiarazione dei redditi d’impresa.

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