Cassazione Penale, Ordinanza n. 12181/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in secondo grado, aveva riqualificato l'originaria imputazione da ricettazione aggravata a ricettazione semplice e aveva comunque confermato la responsabilità penale. Con il primo motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio, lamentando il diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. e la presunta sproporzione della pena. Con il secondo motivo ha contestato la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi non consentiti in sede di legittimità e comunque manifestamente infondati o non specifici, perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito e già disattesi in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la censura sulla pena e sul diniego delle attenuanti generiche investe valutazioni discrezionali del giudice di merito, sindacabili in cassazione solo nei limiti della motivazione apparente o illogica, qui insussistenti, essendo la pena stata motivata in relazione al valore del bene detenuto e ai precedenti specifici dell'imputato. Ha inoltre ritenuto il motivo sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria non specifico, perché meramente riproduttivo delle doglianze d'appello già esaminate e disattese. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche erano invocate dal ricorrente; la Corte non ne ha ritenuto sindacabile il diniego in sede di legittimità, in assenza di vizi logici della motivazione.
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitarsi secondo i criteri legali di commisurazione.
La determinazione della pena deve essere effettuata tenendo conto dei criteri legali relativi alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere.
Indica l'originaria imputazione, poi derubricata in appello.
Costituisce il titolo di reato residuo dopo la derubricazione operata nel giudizio di secondo grado.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito contestare la concreta dosimetria della pena quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione non apparente e coerente con i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non è censurabile in cassazione come mero dissenso sulla valutazione di merito, ma solo per difetto o manifesta illogicità della motivazione.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria non può essere veicolata in cassazione se si risolve nella riproposizione pedissequa di doglianze già dedotte in appello e specificamente respinte.
- Un motivo di ricorso privo di specifica critica argomentata alla sentenza impugnata è inammissibile perché meramente apparente.
- Ai fini della valutazione della pena, sono valorizzabili elementi quali il valore del bene coinvolto nel fatto e i precedenti specifici dell'imputato.
Come è indicizzato
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